Il giudicato del giudice ordinario sul diritto alla card docente è ottemperabile davanti al giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 3446 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla carta elettronica per la formazione e condanna l’Amministrazione a metterla a disposizione costituisce titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’accertamento dell’inottemperanza prescinde da una specifica contestazione dell’Amministrazione, la quale è onerata di dimostrare l’avvenuto adempimento. In caso di persistente inerzia, il giudice può nominare sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo in un dirigente pubblico preposto alla gestione della spesa, senza liquidazione di compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 774 del 28.03.2024 che accertava il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettergliela a disposizione per l’importo di euro 500,00 annui.
Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza. A seguito del passaggio in giudicato della pronuncia, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa del ricorrente risultava adeguatamente documentata e l’Amministrazione, costituitasi formalmente, non aveva contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. L’inottemperanza è stata quindi dichiarata sulla base della documentazione prodotta e della mancata prova contraria.
Il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, provvedendo a mettere a disposizione la carta docente. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o dirigente da questi delegato, che dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni.
Il TAR ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non sarà liquidato alcun compenso al commissario ad acta. La soccombenza ha comportato la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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