È inammissibile il ricorso per ottemperanza con procura speciale generica (TAR Lombardia n. 3423 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, il ricorso per ottemperanza deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. La procura redatta su foglio analogico separato e allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale non può essere equiparata alla procura apposta in calce o a margine dell’atto, neppure ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. La sua genericità, con omissione degli elementi identificativi della controversia e del giudice adito, determina l’inammissibilità del ricorso, non sanabile successivamente alla pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, che richiede la preesistenza o la coevità della procura rispetto alla redazione dell’atto.
Il Fatto
Un docente, risultato vittorioso in un giudizio davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. L’Amministrazione, rimasta inerte, non aveva eseguito il giudicato. Il ricorrente chiedeva quindi la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso della camera di consiglio, il Collegio sollevava d’ufficio l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha affrontato preliminarmente la questione della validità della procura alle liti, rilevando come la stessa fosse stata rilasciata su un documento analogico separato rispetto al ricorso, privo di indicazione della sede del giudice adito e degli estremi del provvedimento da eseguire. La clausola generica, che menzionava una mera “procedura” per l’ottemperanza a un generico giudicato civile, non integrava i requisiti della procura speciale ex art. 40 cod. proc. amm., la quale deve consentire di risalire alla effettiva volontà della parte di investire il difensore per la specifica controversia.
Il Collegio ha escluso che la copia informatica della procura, depositata telematicamente con il ricorso, potesse essere assimilata alla procura apposta in calce. La regola dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 riguarda la certificazione dell’autografia della firma, ma non supera la necessità che la procura, quando redatta su foglio separato, rechi in sé elementi univoci di collegamento con l’atto. Neppure la congiunzione fisica successiva dei documenti, in un contesto misto analogico-digitale, garantisce la consapevolezza del contenuto dell’atto da parte del sottoscrittore.
La sentenza prende posizione in modo netto rispetto all’indirizzo giurisprudenziale che considerava valida la procura digitalizzata allegata alla PEC, in applicazione dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. Tale orientamento è stato superato alla luce della pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, la quale ha stabilito che la procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso, e non alla sua notificazione o al deposito.
Il TAR ha infine escluso sia la sanabilità del vizio, sia la concessione dell’errore scusabile. La pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha scelto uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, al quale la parte avrebbe potuto prudenzialmente aderire. Non sussistendo una situazione di obiettiva incertezza, il ricorso, notificato il 06.02.2026, è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.