Carta docente: l’ottemperanza segue il giudicato ma non le astreintes (TAR Lombardia n. 3394 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta del docente, una volta passata in giudicato, va eseguita dall’Amministrazione, che è tenuta a provvedere all’accredito delle somme dovute nel termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza. In caso di perdurante inerzia, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta, individuato in un dirigente pubblico preposto alla gestione della spesa, senza che per tale attività sia dovuto alcun compenso, trattandosi di funzioni istituzionali. La condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta quando risulti manifestamente iniqua, valutate le circostanze del caso concreto, quali l’eccezionale mole di contenzioso seriale che ha determinato il ritardo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per un importo complessivo di 2.000,00 euro. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale. A fronte dell’inerzia del Ministero, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione e chiedendo l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo la notifica della sentenza. Nel merito, il ricorso è stato accolto, poiché la pretesa era sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto al proprio obbligo.
Il TAR ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi dovuti, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che avrebbe assunto le funzioni solo su istanza del creditore, provvedendo entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico.
Quanto alla domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha respinta. La norma esclude l’uso delle astreintes quando risulti “manifestamente iniquo”, esimente da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico. Nel caso di specie, l’iniquità è stata riscontrata considerando la nomina del commissario ad acta e la circostanza che il ritardo nell’esecuzione fosse riconducibile principalmente all’eccezionale mole di contenzioso seriale concernente il rilascio della carta elettronica del docente.
Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in misura ridotta tenuto conto del limitato impegno richiesto al difensore in una causa seriale, e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, come da giurisprudenza citata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221).
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.