Il vincolo di inedificabilità assoluta della fascia di rispetto stradale legittima l’ordine di demolizione senza previa qualificazione delle opere (TAR Lombardia n. 3395 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le opere realizzate senza titolo su aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, come quelle ricadenti nella fascia di rispetto stradale, devono essere demolite ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica e dalla circostanza che richiedano permesso di costruire, SCIA o CILA. Il vincolo di inedificabilità opera direttamente e automaticamente, rendendo irrilevante l’accertamento in concreto delle caratteristiche dell’opera e dei rischi per la circolazione. Ne consegue che l’amministrazione non è tenuta a identificare preventivamente la natura dell’abuso né a verificarne la difformità da uno specifico titolo edilizio, trattandosi di profili che non incidono sull’obbligo di ripristino.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un fabbricato residenziale, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la demolizione e la rimozione di alcune opere realizzate sulla sede stradale di una via privata aperta al pubblico transito, tra cui una rampa di scale, un cancelletto metallico e alcuni dissuasori di sosta. Gli interessati deducevano che l’amministrazione aveva omesso di qualificare le opere, le quali, a loro avviso, avrebbero potuto essere realizzate mediante SCIA o CILA e non necessitavano del permesso di costruire. Contestavano altresì la violazione della disciplina sullo stato legittimo dell’immobile e la mancata considerazione di una DIA presentata nel 2012.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure, rilevando che il provvedimento impugnato era stato adottato ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, norma che disciplina la demolizione delle opere realizzate senza titolo su aree sottoposte a vincolo di inedificabilità. Nella specie, le opere insistevano su un’area classificata dagli strumenti urbanistici come sede stradale destinata a viabilità e, pertanto, soggetta a un vincolo di inedificabilità assoluta derivante dalla disciplina sulle fasce di rispetto stradale di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 285/1992. Tali vincoli, secondo la giurisprudenza richiamata, operano automaticamente e rendono inedificabili le aree indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata, con la conseguenza che la demolizione può essere disposta senza una previa qualificazione dell’intervento.
Quanto al richiamo dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, contenuto nel provvedimento, il Collegio ne ha escluso la valenza invalidante, trattandosi di un riferimento funzionale esclusivamente a esplicitare la possibilità di esecuzione in danno in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione. Tale richiamo, ancorché improprio, non determina alcuna contraddittorietà nell’atto, chiaramente diretto a sanzionare opere realizzate su un’area vincolata.
Il Tribunale ha inoltre disatteso la censura relativa allo stato legittimo dell’immobile, evidenziando che la disciplina di cui all’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 non è configurabile per opere realizzate su un’area sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità. La circostanza che una DIA del 2012, avente ad oggetto un porticato, riportasse nelle planimetrie l’esistenza di una scala composta da tre gradini non è idonea a legittimarne la realizzazione, sia perché estranea all’oggetto del titolo, sia perché l’area non consentiva alcuna edificazione. Il Collegio ha infine osservato, in via non dirimente, che la scala risultava composta da quattro gradini e non da tre come indicato nella DIA.
Da ultimo, la doglianza relativa all’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 è stata dichiarata inammissibile per la sua formulazione dubitativa e ipotetica, oltre che infondata nel merito, non avendo l’amministrazione inquadrato la fattispecie nel paradigma degli abusi in parziale difformità dal permesso di costruire. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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