La liquidazione del gratuito patrocinio richiede la disamina dell’impegno professionale (TAR Lombardia n. 3350 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di gratuito patrocinio nel processo amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore è rimessa all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, che deve essere effettuata entro i limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti e tenendo conto dell’impegno professionale profuso, secondo i parametri di cui all’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014. I compensi spettanti al patrocinatore legale vanno, però, dimezzati in applicazione dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, che disciplina specificamente il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo. La determinazione del compenso, con la verifica di congruità della somma richiesta, può essere effettuata anche all’esito di una declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il decreto decisorio che definisce il giudizio conferma l’ammissione al beneficio e demanda la liquidazione a un separato provvedimento.
Il Fatto
La controversia trae origine dal provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione temporanea emesso dalla Questura, ai sensi del d.P.C.M. 28 marzo 2022. Il ricorrente, cittadino straniero, aveva impugnato tale atto dinanzi al TAR Lombardia. Nel corso del giudizio, il ricorrente era stato ammesso al gratuito patrocinio con decreto provvisorio della competente Commissione. L’istanza cautelare proposta era stata respinta e, successivamente, il ricorrente aveva depositato una comunicazione di sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della quale il giudice aveva definito il giudizio con decreto decisorio di improcedibilità, confermando l’ammissione al beneficio e demandando la liquidazione delle competenze al difensore a un separato provvedimento. L’avvocato del ricorrente ha, quindi, presentato istanza per l’emissione del decreto di pagamento per onorari e spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, in composizione collegiale, ha esaminato l’istanza di liquidazione presentata dal difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio. Il Collegio ha richiamato l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, il quale attribuisce all’Autorità giudiziaria il compito di liquidare l’onorario e le spese al difensore entro i limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, avendo riguardo all’“impegno professionale” profuso. L’attenzione del Giudice si è poi concentrata sull’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, che individua i criteri generali per la determinazione del compenso, tra cui la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, nonché l’urgenza e il pregio dell’attività prestata.
Il Tribunale ha, altresì, richiamato la disciplina speciale di cui all’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, che prevede il dimezzamento dei compensi spettanti ai patrocinatori legali per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo. Tale norma, di natura derogatoria rispetto ai criteri generali, ha portato il Collegio a ritenere congrua la somma complessiva di euro 1.200,00 per onorari, diritti e spese del grado di giudizio, oltre IVA e CPA, in considerazione della natura della controversia e dell’impegno professionale profuso.
La pronuncia si segnala per la corretta applicazione dei parametri di liquidazione al caso di specie, caratterizzato da una declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il Collegio ha, infatti, confermato il beneficio del gratuito patrocinio e proceduto alla liquidazione in via autonoma, dando seguito alla richiesta del difensore. Il decreto precisa che l’erogazione della somma resta subordinata alla verifica di competenza dell’ufficio finanziario ai sensi dell’art. 127 del d.P.R. n. 115/2002, a conferma della procedimentalizzazione della fase di pagamento.
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Nota della Redazione
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