Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto adempimento dell’Amministrazione nell’ottemperanza per la carta docente (TAR Lombardia n. 3337 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del titolo giudiziario da parte dell’Amministrazione, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendovi più alcuna utilità da conseguire. L’avvenuto adempimento non esclude, tuttavia, la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che restano a suo carico in applicazione del principio di soccombenza virtuale, atteso che la pretesa azionata è stata soddisfatta solo in corso di causa. Le spese, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, sono distratte ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza, Sezione lavoro, con sentenza passata in giudicato, aveva riconosciuto al docente di ruolo delle istituzioni scolastiche il diritto a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma di euro 1.500,00 per le annualità indicate nel titolo esecutivo. L’Amministrazione non provvedeva all’esecuzione della sentenza nei termini di legge, sicché il ricorrente proponeva azione di ottemperanza dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, chiedendo la condanna dell’Amministrazione inadempiente e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mero stile, senza contestare la fondatezza della pretesa. Nelle more del giudizio, parte ricorrente comunicava l’avvenuto accreditamento dell’importo dovuto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della soddisfazione della pretesa creditoria, come attestato dalla parte ricorrente, e ha ritenuto che il giudizio dovesse essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo venuta meno ogni ragione di controversia per effetto dell’intervenuto adempimento dell’Amministrazione.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha osservato che la pretesa azionata è stata soddisfatta solo successivamente alla proposizione del ricorso, circostanza che rende l’Amministrazione soccombente in senso sostanziale. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate nell’importo di euro 800,00 per compensi, oltre IVA, accessori di legge e contributo unificato, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
La decisione conferma, pertanto, che nel giudizio di ottemperanza l’esecuzione tardiva del titolo giudiziario non esonera l’Amministrazione dalla rifusione delle spese processuali, quando l’adempimento sia intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio.
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Nota della Redazione
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