Ottemperanza inammissibile se il titolo esecutivo non è notificato alla sede reale dell’amministrazione debitrice (TAR Lombardia n. 3332 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, trattandosi di rimedio alternativo all’esecuzione forzata. La notifica del titolo esecutivo di formazione giudiziale, ai fini del decorso del termine, è validamente effettuata solo se indirizzata alla sede legale dell’amministrazione debitrice, presso il domicilio digitale estratto dal Registro delle PP.AA. ex art. 16, comma 12, del D.Lgs. n. 179/2012. È onere del creditore individuare correttamente l’indirizzo PEC, che non può essere desunto dal solo Registro IPA, salvo che l’amministrazione non abbia comunicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA. La notifica a un indirizzo diverso o a un ufficio non debitore non fa decorrere il termine e rende il ricorso per ottemperanza inammissibile.
Il Fatto
Una docente, già vittoriosa in sede di giudizio ordinario, aveva ottenuto una sentenza con cui il Tribunale di Monza aveva dichiarato il suo diritto a usufruire della carta docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, tramite carta elettronica, delle somme per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/21.
Non avendo ricevuto l’erogazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare integrale esecuzione al giudicato. Il Ministero si è costituito per resistere e, all’udienza camerale, il Tribunale ha rilevato d’ufficio possibili profili di inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato la natura del giudizio di ottemperanza quale strumento di esecuzione forzata, applicabile anche quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, come nel caso di una condanna al pagamento di somme di denaro tramite moneta elettronica. In tali ipotesi, la norma impone al creditore di attendere 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere, termine finalizzato a consentire all’amministrazione l’attivazione del procedimento contabile per l’adempimento spontaneo.
La questione centrale ha riguardato la corretta individuazione del domicilio digitale dell’amministrazione debitrice. Il Tribunale ha precisato che, per le notifiche degli atti giudiziari, i pubblici elenchi sono quelli indicati dall’art. 16-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2012, tra cui il Registro delle PP.AA. La possibilità di notificare agli indirizzi presenti nel Registro IPA è invece subordinata alla condizione che l’amministrazione non abbia comunicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.
Nel caso di specie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva indicato nel Registro delle PP.AA. l’indirizzo PEC del proprio gabinetto come domicilio digitale eletto per le notificazioni degli atti giudiziari. La notifica del titolo esecutivo era stata invece effettuata presso un diverso indirizzo PEC presente sul Registro IPA, nonché presso gli indirizzi dell’Ufficio Scolastico Provinciale, il quale non era tuttavia il debitore tenuto all’adempimento secondo il titolo giudiziario, che individuava il Ministero quale amministrazione centrale.
Il Collegio ha infine escluso che la notifica presso le sedi dell’Avvocatura dello Stato potesse surrogare l’incombente, essendo tale modalità prevista solo a fini processuali e non idonea a produrre gli effetti sostanziali richiesti dalla norma. La mancata notifica alla sede reale dell’ente ha pertanto impedito la decorrenza del termine dilatorio, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e compensazione delle spese di lite, in ragione della difesa di mero stile dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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