La microtrincea non esclude le prescrizioni comunali, ma il ripristino sproporzionato è illegittimo (TAR Lombardia n. 3325 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003 per la posa di infrastrutture di comunicazione elettronica comprende anche il profilo concessorio dell’uso del suolo pubblico. L’ente proprietario o gestore della strada conserva una potestà conformativa che gli consente di apporre prescrizioni tecniche funzionali alla sicurezza della circolazione e alla tutela del manto stradale, purché compatibili con la disciplina primaria. La preferenza normativa per la tecnica della microtrincea, espressa dall’art. 40, comma 4, del d.l. n. 77/2021, non si traduce in una inderogabilità assoluta, ma la legittimità delle prescrizioni va verificata in concreto, con riguardo alla loro proporzionalità e ragionevolezza. È illegittima la prescrizione che impone un ripristino della sede stradale di larghezza manifestamente sproporzionata rispetto all’esiguo scavo, ove non supportata da alcuna evidenza tecnica specifica e fondata su mere clausole di stile.
Il Fatto
La società, concessionaria per la realizzazione di una rete a banda ultra larga nelle aree bianche, ha presentato al Comune istanza di autorizzazione per uno scavo in microtrincea finalizzato all’allaccio di utenze alla rete in fibra ottica, per una lunghezza di 11 metri. L’Amministrazione ha espresso parere favorevole, imponendo però la prescrizione di realizzare il ripristino definitivo per una larghezza di 1,5 metri a monte e 1,5 metri a valle della sezione di scavo, a tutela della sicurezza stradale.
La società ha contestato la prescrizione, ritenendola incompatibile con la disciplina speciale che qualifica la microtrincea come tecnica a ridotto impatto e prevede il solo riempimento contestuale con malte specifiche. Dopo il diniego all’istanza di autotutela, la società ha impugnato la nota comunale limitatamente alla parte impositiva, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che il titolo ex art. 49 CCE presenta struttura complessa, nella quale i profili autorizzatorio e concessorio restano concettualmente distinti ma funzionalmente collegati. L’ente gestore della strada non è privo di potestà conformativa e può apporre prescrizioni inerenti alle modalità d’uso del bene, alla sicurezza e alla salvaguardia della sovrastruttura stradale, come già affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 1816/2025 e Sez. V, n. 1921/2025.
La Corte chiarisce che l’art. 5 del d.lgs. n. 33/2016 e l’art. 40 del d.l. n. 77/2021, nel valorizzare la microtrincea quale tecnica privilegiata, lasciano ferma la possibilità per l’ente di concordare accorgimenti sul posizionamento e sulle modalità di lavorazione. L’incompatibilità tra prescrizioni locali e disciplina nazionale non può essere affermata in via astratta, ma richiede una verifica puntuale e concreta, come sostenuto anche da TAR Piemonte, Sez. III, n. 480/2026. Resta invece invalicabile il divieto di imporre oneri patrimoniali non previsti dalla legge di settore.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio ritiene il primo motivo fondato. La prescrizione comunale è affetta da eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e manifesta sproporzione. Le ragioni addotte a sostegno del ripristino esteso — generico riferimento all’assenza di irregolarità e alla presenza di sottoservizi — si risolvono in mere clausole di stile, prive di supporto tecnico. Nessuna analisi documenta le specifiche criticità della sede stradale che rendessero necessario un intervento tanto ampio.
La sproporzione è evidente: a fronte di uno scavo di pochi centimetri, si richiede un rifacimento del manto per una larghezza di circa cento volte superiore. Tale imposizione svuota di contenuto la disciplina di favore, assimilando la microtrincea a uno scavo tradizionale e vanificandone i benefici in termini di celerità e costi. Il provvedimento è quindi annullato nella parte impugnata, con assorbimento del secondo motivo e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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