Improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 3310 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. quando risulti venuto meno l’interesse alla coltivazione del gravame non già per effetto del soddisfacimento da parte dell’amministrazione delle ragioni fondanti il ricorso, bensì per la piena esecuzione, da parte del ricorrente, delle determinazioni in allora impugnate. L’adempimento integrale delle prescrizioni contenute in una diffida, attestato dall’ente di controllo, fa venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti e legittima la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la diffida n. 89/2023 del Responsabile del Servizio Rifiuti – Aria ed Energia della Provincia di Como, notificata a mezzo PEC, nonché la nota dell’ARPA di Como del 17 gennaio 2023, quale atto preordinato, consequenziale o comunque connesso. La società contestava la legittimità delle determinazioni assunte nei propri confronti, chiedendone l’annullamento.
Nel corso del giudizio, in prossimità dell’udienza di trattazione, le parti depositavano un atto congiunto nel quale evidenziavano che la società ricorrente aveva integralmente adempiuto a tutte le prescrizioni contenute nella diffida impugnata, come attestato dalla nota ARPA Lombardia e dalla relazione della stessa società ricorrente. Tale adempimento aveva determinato la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti in relazione al provvedimento gravato, con conseguente richiesta di compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’esame del merito della domanda risultava precluso dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, conseguente all’atto congiunto depositato dalle parti. La declaratoria di improcedibilità si imponeva ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., norma che disciplina i casi di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Il Tribunale ha precisato che la cessazione della materia del contendere non derivava dal soddisfacimento da parte dell’amministrazione delle ragioni fondanti il gravame, ma dalla piena esecuzione, da parte della società ricorrente, delle determinazioni in allora impugnate. Tale circostanza integrava l’ipotesi di improcedibilità, essendo venuto meno l’interesse alla coltivazione del ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione tra le parti, valutando equa tale statuizione alla luce delle caratteristiche della vicenda e dell’esito del giudizio.
La sentenza è stata quindi dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, come disposto dal Tribunale nel dispositivo.
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Nota della Redazione
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