Annullato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per mancata regolarizzazione della documentazione medica (TAR Lombardia n. 3309 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno, l’Amministrazione è tenuta ad attivare il contraddittorio procedimentale, richiedendo, ai sensi dei principi di buona fede, correttezza e leale cooperazione, l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione sanitaria prodotta dallo straniero a giustificazione della propria assenza dal territorio nazionale, prima di adottare un provvedimento di diniego. L’emergenza pandemica da Covid-19 e i connessi limiti alla circolazione internazionale, unitamente alle comprovate condizioni di salute del familiare, possono integrare una idonea causa di giustificazione della momentanea assenza, tale da superare la presunzione di mancato radicamento sul territorio. Il mancato esercizio del potere di soccorso istruttorio, laddove le carenze documentali siano agevolmente superabili, incide sul contenuto del provvedimento e ne determina l’illegittimità per violazione delle garanzie difensive spettanti allo straniero.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, presentava istanza di rinnovo alla Questura nel dicembre 2018. Successivamente faceva rientro in Sri Lanka, dove rimaneva bloccato a causa delle precarie condizioni di salute del padre e, in seguito, per la chiusura delle frontiere conseguente all’emergenza pandemica. Con provvedimento del febbraio 2021, il Questore rigettava l’istanza, rilevando l’assenza del richiedente dal territorio nazionale per un periodo prolungato, dal 2019 al 2022, senza dimostrazione, mediante idonea documentazione legalizzata, che tale assenza fosse dipesa da gravi motivi. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso, deducendo la violazione degli obblighi di motivazione e di soccorso istruttorio, nonché l’erronea valutazione delle cause di forza maggiore che ne avevano impedito il rientro.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato. In primo luogo, ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla mancata traduzione del provvedimento, in quanto la piena esplicazione del diritto di difesa nel giudizio ha comprovato il raggiungimento dello scopo cui la notificazione è preordinata. Nel merito, il Collegio ha evidenziato che le ragioni addotte dal ricorrente a giustificazione dell’assenza risultano non implausibili e assistite da un principio di prova. Le condizioni di salute del padre, documentate in atti, e gli impedimenti alla circolazione determinati dall’emergenza pandemica, hanno integrato una idonea causa di giustificazione della prolungata lontananza.
La decisione si concentra, tuttavia, sul profilo del contraddittorio procedimentale. Il TAR ha rilevato che la documentazione medica prodotta dal ricorrente avrebbe potuto essere regolarizzata, laddove l’Amministrazione ne avesse fatto richiesta nel corso del procedimento. La mancata attivazione del soccorso istruttorio ha assunto valenza sostanzialmente incidente sul contenuto del provvedimento di diniego, attesa la natura della manchevolezza ascritta, agevolmente superabile. Il Collegio ha richiamato i generali principi di buona fede, correttezza e leale cooperazione che informano la partecipazione procedimentale, la cui lesione ha determinato la violazione delle garanzie difensive spettanti allo straniero.
Infine, il TAR ha valorizzato l’effettivo inserimento sociale e lavorativo del ricorrente nel territorio nazionale, consolidatosi anche nelle more del giudizio, come emergente dalle certificazioni uniche e dalle buste paga versate in atti. Le peculiarità della controversia hanno indotto il Collegio a compensare le spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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