Sanzione edilizia sospesa per inerzia istruttoria dell’ente (TAR Lombardia n. 735 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, l’inerzia dell’amministrazione che non abbia fornito riscontro all’ordinanza istruttoria adottata dal giudice ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. integra elemento sufficiente per l’accoglimento della domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati. L’ordinanza cautelare di accoglimento è altresì accompagnata dalla reiterazione dell’incombente istruttorio, con assegnazione di un nuovo termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento, al fine di acquisire gli elementi necessari alla decisione del merito. La mancata ottemperanza all’ordine istruttorio non determina tuttavia l’automatico accoglimento del ricorso, ma soltanto la sospensione degli effetti degli atti gravati in attesa della completezza del contraddittorio istruttorio.
Il Fatto
La società ricorrente e il suo legale rappresentante impugnavano dinanzi al TAR Lombardia due ordinanze dirigenziali del Comune di Inveruno, entrambe datate 3 febbraio 2026, con le quali l’ente applicava la sanzione amministrativa per la realizzazione di opere abusive e contestualmente accertava la mancata ottemperanza alle precedenti ordinanze dirigenziali n. 75 dell’1 agosto 2025 e n. 84 del 12 settembre 2025, richiamando l’art. 41 del d.P.R. n. 380/2001.
Il ricorrente, ritenendo illegittimi i provvedimenti sanzionatori, proponeva istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. chiedendo la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati. Il Comune di Inveruno non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminati gli atti di causa, rilevava che il Comune di Inveruno non aveva fornito alcun riscontro all’ordinanza istruttoria n. 473 del 22 aprile 2026, con la quale il giudice aveva disposto incombenti finalizzati all’acquisizione di elementi necessari per la decisione.
Il Tribunale, valorizzando l’inerzia dell’amministrazione nell’ottemperare all’ordine istruttorio, riteneva di dover accogliere l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti delle ordinanze dirigenziali impugnate. L’accoglimento dell’istanza non assumeva pertanto valenza di pronuncia nel merito, ma costituiva conseguenza della necessità di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale in pendenza dell’integrazione istruttoria.
Il Collegio disponeva altresì la reiterazione dell’ordine istruttorio già impartito, assegnando al Comune un nuovo termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, e fissava per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 7 aprile 2027.
Le spese di fase venivano compensate, tenuto conto della natura cautelare della pronuncia e della mancata costituzione dell’amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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