Ottemperanza per indennità sostitutiva ferie: inutile decorso dei 120 giorni e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3262 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. è ammissibile e fondato quando, notificato il titolo esecutivo e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non abbia provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza del giudice del lavoro. In tal caso, il giudice amministrativo accoglie la domanda e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia nel termine di 90 giorni, nominando sin da ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con espressa previsione della possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi del comma 2 dell’art. 14 citato. La produzione documentale di un atto dell’Amministrazione che “dispone” il pagamento non integra ottemperanza se il creditore non ha ancora ricevuto la somma, residuando in tal caso l’interesse alla decisione.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute, condannando l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva provveduto ad alcun pagamento.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della sentenza e alla rifusione delle spese di lite. Il Ministero si è costituito con un atto di mera forma, producendo successivamente un atto della dirigente scolastica che disponeva il pagamento della somma. Tuttavia, la ricorrente ha dichiarato di non aver ricevuto alcun pagamento, insistendo per l’accoglimento della domanda.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata all’Amministrazione e che, alla data di proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Il Collegio ha quindi ravvisato i presupposti per l’accoglimento della domanda di ottemperanza, non risultando dagli atti che l’Amministrazione avesse dato esecuzione alla pronuncia.
Quanto alla produzione documentale dell’Amministrazione, il TAR non l’ha ritenuta idonea a far venir meno l’interesse alla decisione, atteso che la ricorrente aveva dichiarato di non aver ricevuto il pagamento e che il petitum era rimasto invariato. La Corte ha pertanto disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notifica, se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia/Lodi quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza entro 60 giorni dalla richiesta della parte. Il Collegio ha espressamente previsto che il commissario possa ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso, di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il TAR ha infine condannato l’Amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in un importo forfettario, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio non ha previsto alcun compenso per il commissario ad acta, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
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Nota della Redazione
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