Accoglienza richiedenti asilo: il TAR dispone istruttoria sul rigetto dell’istanza (TAR Lombardia n. 722 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avverso il diniego di attivazione delle misure di accoglienza per richiedenti asilo, il Tribunale amministrativo, ove ravvisi la necessità di acquisire elementi conoscitivi essenziali ai fini della decisione, dispone d’ufficio un’approfondita istruttoria, assegnando all’amministrazione un termine per la produzione di una documentata relazione sui fatti di causa e dei provvedimenti conclusivi del procedimento. L’ordinanza che dispone l’incombente è funzionale alla completezza del quadro fattuale e documentale, in vista della successiva camera di consiglio fissata per il prosieguo della fase cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto con cui l’amministrazione aveva rigettato l’istanza di attivazione delle misure di accoglienza per richiedenti asilo, chiedendone la sospensione dell’efficacia in via incidentale. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, eccependo l’illegittimità del diniego opposto alla propria richiesta. L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio per contrastare la domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la domanda cautelare presentata ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi conoscitivi prima di pronunciarsi sulla sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. In particolare, ha ravvisato l’esigenza di ottenere una documentata relazione sui fatti di causa e i provvedimenti con cui la Prefettura aveva concluso il procedimento avviato dal ricorrente con la presentazione dell’istanza di attivazione delle misure di accoglienza, per la quale era stato comunicato il preavviso di rigetto.
L’ordinanza sottolinea come l’istruttoria disposta sia strumentale a una compiuta delibazione della controversia nella fase cautelare, considerata l’incidenza degli atti richiesti sul thema decidendum. L’acquisizione dei provvedimenti conclusivi del procedimento, nonché della relazione ministeriale, è volta a garantire al collegio un quadro completo e aggiornato della vicenda, evitando che la decisione cautelare sia assunta su elementi incompleti o non adeguatamente verificati.
Il Tribunale ha pertanto assegnato all’amministrazione resistente un termine di 20 (venti) giorni per adempiere all’incombente, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza, rinviando la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 28 luglio 2026. La decisione di differire il prosieguo della fase cautelare a udienza successiva garantisce il contraddittorio e consente alle parti di interloquire sugli atti acquisiti.
L’ordinanza si conclude con la fissazione della camera di consiglio per il prosieguo e con la disposizione che l’ordinanza stessa sia eseguita dall’amministrazione e depositata presso la segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Nota della Redazione
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