Ottemperanza per la carta docente: l’Amministrazione è condannata ad eseguire il giudicato (TAR Lombardia n. 3248 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento, da parte del giudice ordinario, del diritto del docente precario a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo esecutivo azionabile in sede di giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. A fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza accerta la fondatezza del ricorso e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato, assegnando un termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva. La condanna pecuniaria accessoria ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere omessa laddove l’importo dovuto sia esiguo, in quanto la relativa somma, per non essere manifestamente iniqua, dovrebbe avere consistenza meramente simbolica.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la declaratoria del proprio diritto a fruire del beneficio economico di euro 500 per l’anno scolastico 2021/2022, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Poiché la pronuncia non era stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione, la ricorrente proponeva il giudizio di ottemperanza innanzi al TAR, deducendo il permanere dell’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente osservato che l’inadempimento dell’Amministrazione non era contestato e che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato, con attestazione di cancelleria depositata in atti, ed era stata notificata al Ministero in data 4 luglio 2024.
Alla luce di tali circostanze, il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, ribadendo la fondatezza del ricorso e la natura dell’inadempienza quale presupposto per l’azione di ottemperanza.
In accoglimento del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata a dare piena esecuzione alla sentenza n. 3358/2024 del Tribunale di Milano entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Il Collegio ha altresì nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che provvederà in via sostitutiva, senza alcun compenso, decorso infruttuosamente il termine assegnato.
Quanto alla domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR l’ha respinta, ritenendo che, per l’esiguità dell’importo dovuto, una tale condanna, per non essere manifestamente iniqua, avrebbe dovuto avere consistenza meramente simbolica.
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Nota della Redazione
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