Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno: pericolosità sociale da valutare con giudizio concreto e non automatismo da condanne (TAR Lombardia n. 3236 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non consegue automaticamente alle condanne penali riportate dallo straniero, ma richiede una compiuta ponderazione della pericolosità sociale in concreto, valutata alla luce di elementi quali la natura e la gravità dei reati, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato. La valutazione di legittimità del provvedimento va condotta con riferimento al momento della sua adozione, in ossequio al principio tempus regit actum. I nuovi e sopraggiunti elementi favorevoli allo straniero, di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, sono solo quelli esistenti e conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione dell’atto; i fatti sopravvenuti sono irrilevanti e possono semmai giustificare un riesame.
Il Fatto
Un cittadino straniero impugnava il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, fondato su plurime condanne penali e altri elementi sintomatici di pericolosità sociale. Il ricorrente deduceva la mancata valutazione concreta della sua pericolosità e la violazione del legittimo affidamento, avendo ottenuto un titolo di soggiorno nel 2021 quando le condanne erano già note. Il Ministero dell’Interno si costituiva per chiedere la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le doglianze. In merito alla censura sulla mancata valutazione concreta, il Collegio ha precisato che il diniego del rinnovo non consegue a un automatismo derivante dalle condanne, ma a un giudizio di pericolosità sociale che emerge da una ponderazione complessiva degli elementi del caso. Nel provvedimento impugnato l’Amministrazione aveva dato conto della gravità delle condotte, della loro reiterazione nel tempo e della pendenza di altri procedimenti penali, elementi idonei a fondare il giudizio negativo.
Quanto al legittimo affidamento, i giudici hanno rilevato che le ulteriori condotte riprovevoli commesse dopo il rilascio del precedente titolo di soggiorno privano di fondamento tale censura. Il Collegio ha inoltre ribadito che l’onere di considerare i nuovi elementi favorevoli allo straniero riguarda solo quelli esistenti al momento dell’adozione del provvedimento, escludendo ogni rilevanza dei fatti sopravvenuti, in applicazione del principio tempus regit actum.
La valutazione di pericolosità si è infine confrontata con i principi della Corte EDU sull’art. 8 della Convenzione, che richiedono un esame in concreto di ciascun caso. I giudici hanno ritenuto legittimo il diniego, immune da vizi perché sorretto da un adeguato impianto motivazionale e coerente con i criteri indicati dalla giurisprudenza. La particolare complessità della vicenda ha indotto alla compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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