Rigetto della domanda cautelare per mancanza di fumus boni iuris in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per pericolosità sociale (TAR Lombardia n. 716 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la concessione della sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato è subordinata alla sussistenza del fumus boni iuris, ovvero alla verifica, ancorché sommaria, della fondatezza del ricorso. Tale verifica non può prescindere dalla considerazione della valutazione di pericolosità sociale compiuta dall’Amministrazione nel diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L’assenza di un quadro indiziario favorevole al ricorrente legittima il rigetto della domanda cautelare, a prescindere dall’esame delle ulteriori censure dedotte, che restano demandate al giudizio di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto del 24/03/2026 con cui l’Amministrazione aveva rigettato l’istanza di rinnovo del proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro, presentata in data 29/06/2023. Il diniego, notificato il 02/04/2026, si fondava sulla valutazione di pericolosità sociale del richiedente.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del decreto impugnato. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, mentre la Questura di Monza e Brianza non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, riunito in camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, ha preliminarmente delibato la propria giurisdizione e competenza, ritenendole sussistenti.
Nel merito della domanda incidentale, il TAR ha richiamato il disposto dell’art. 55 cod. proc. amm., che condiziona la concessione della misura cautelare alla valutazione prognostica sull’esito del ricorso principale. Alla stregua di un esame sommaria propria della fase cautelare, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da fumus boni iuris, con specifico riferimento alla valutazione di pericolosità sociale che aveva sorretto il diniego impugnato.
La rilevata mancanza del requisito del fumus ha quindi determinato il rigetto della domanda di sospensione. Il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di fase, considerata la natura del giudizio e la mancata costituzione di una delle amministrazioni intimate.
L’ordinanza è stata esecutiva e depositata presso la segreteria del Tribunale, che provvederà alla comunicazione alle parti, con ogni conseguente effetto in ordine alla prosecuzione del giudizio di merito.
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Nota della Redazione
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