Fumus boni iuris e valutazione di pericolosità sociale nel rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 715 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato va respinta quando, a un primo sommario esame, il ricorso non appare fornito di fumus boni iuris, avuto riguardo alla valutazione di pericolosità sociale effettuata dall’autorità amministrativa. La valutazione prognostica richiesta in sede cautelare si incentra sulla verifica della fondatezza, sia pure sommaria, delle ragioni del ricorrente e non può prescindere dalla considerazione degli elementi di giudizio espressi nel provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, impugnava dinanzi al TAR Lombardia il decreto del Questore del 12 maggio 2026 con cui era stata rigettata l’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno. Il diniego si fondava sulla valutazione di pericolosità sociale del richiedente. L’interessato chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo vizi di legittimità e l’insussistenza dei presupposti per il rigetto dell’istanza. Il Ministero dell’Interno si costituiva per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., verificando la sussistenza del requisito del fumus boni iuris, ossia della probabile fondatezza del ricorso nel merito. La valutazione richiesta in sede incidentale è connotata da carattere prognostico e sommario, finalizzata ad accertare se le censure dedotte siano manifestamente infondate o, al contrario, assistite da apprezzabile probabilità di accoglimento.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che il ricorso non presenti, a un primo esame, elementi di fondatezza sufficienti a sostenere la misura cautelare. Il parametro decisivo è individuato nella valutazione di pericolosità sociale compiuta dall’autorità di pubblica sicurezza, che costituisce il fondamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Tale valutazione, propria della discrezionalità amministrativa del Questore, non risulta, alla luce del sommario esame proprio della fase cautelare, inficiata dai vizi dedotti dal ricorrente.
Il Tribunale ha pertanto respinto la domanda cautelare, con compensazione delle spese di fase. L’ordinanza è stata dichiarata eseguibile dall’Amministrazione e depositata presso la segreteria del Tribunale per la comunicazione alle parti. L’esito cautelare non preclude la prosecuzione del giudizio di merito, nel quale le censure potranno essere compiutamente vagliate.
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Nota della Redazione
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