Motivi aggiunti impropri e necessità di nuova procura alle liti (TAR Lombardia n. 3224 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I motivi aggiunti “impropri”, proposti avverso il nuovo provvedimento adottato dall’amministrazione in esito a un riesame, richiedono il rilascio di una nuova e specifica procura alle liti. La sopravvenuta improcedibilità del ricorso introduttivo, infatti, determina l’insussistenza di un preesistente valido rapporto processuale sul quale innestare l’ulteriore gravame. La procura rilasciata con riferimento al ricorso originario non può, pertanto, ritenersi idonea a sostenere l’impugnazione successiva, a meno che questa non sia qualificabile come impugnazione autonoma.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR il provvedimento con cui la Questura di Milano aveva respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, l’amministrazione adottava un nuovo provvedimento di conferma del rigetto e, successivamente, lo Sportello Unico Immigrazione revocava il nulla osta all’ingresso. Avverso tali atti il ricorrente proponeva motivi aggiunti.
All’udienza pubblica per la discussione del merito, il collegio sollevava d’ufficio la questione della possibile inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti per difetto di valida procura alle liti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia osserva che i motivi aggiunti depositati il 10 marzo 2025 sono da qualificarsi come “impropri”, in quanto rivolti contro un provvedimento successivo e autonomo, adottato dall’amministrazione in esito a un’attività di riesame. Con l’adozione del nuovo atto, il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile, essendo il provvedimento originario ormai superato.
Da ciò il collegio fa discendere una conseguenza di ordine processuale: la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo fa venire meno il rapporto processuale originario, con la conseguenza che l’atto impugnatorio successivo non può ritenersi validamente instaurato sulla base della procura speciale rilasciata per il giudizio introdotto con il ricorso principale. L’eventuale prosecuzione del giudizio avverso il nuovo provvedimento postula, invece, la proposizione di una impugnazione autonoma, sorretta da una distinta e specifica procura alle liti.
Il collegio richiama, a sostegno di tale impostazione, il precedente del Cons. Stato, Sez. VI, 22.10.2025, n. 8193.
Ritenuta la necessità di garantire il pieno contraddittorio, il TAR ha assegnato alle parti il termine di sette giorni per presentare memorie vertenti sull’unica questione della validità della procura, riservando all’esito ogni decisione, senza fissazione di una nuova udienza pubblica.
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Nota della Redazione
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