Ottemperanza per l’inerzia sul rilascio della carta docente (TAR Lombardia n. 3180 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce presupposto per l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., la prova del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, nonché il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo. In assenza di prova dell’avvenuto e integrale adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione, assegnando un termine e nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito innanzi al giudice del lavoro ottenendo una sentenza che ne ha dichiarato il diritto a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero al pagamento dell’importo annuale di € 500 per due anni scolastici, per un totale di € 1.000. A fronte della mancata esecuzione spontanea del provvedimento, passato in giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza del giudice ordinario fosse passata in giudicato, come documentalmente provato dalla difesa della ricorrente, e che fosse stato rispettato il termine dilatorio di sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Quanto al merito, il TAR ha rilevato che l’amministrazione non aveva fornito prova dell’avvenuto e integrale pagamento delle somme dovute, risultando in atti esclusivamente il pagamento delle spese di lite, né del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal diritto riconosciuto dalla sentenza anche per il futuro. Tale inerzia ha integrato i presupposti per l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di rilasciare la carta elettronica e di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli l’ulteriore termine di sessanta giorni per dare corso al pagamento, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Collegio ha infine condannato il Ministero alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 800 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenuto conto della serialità del contenzioso.
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Nota della Redazione
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