Cessata la materia del contendere per adempimento tardivo con spese alla PA (TAR Lombardia n. 3138 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto adempimento dell’Amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, atteso che la parte ricorrente ha comunque conseguito il bene della vita sotteso alla domanda. L’Amministrazione che provvede solo dopo l’instaurazione del giudizio è comunque tenuta al pagamento delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. La liquidazione delle spese deve tenere conto del limitato impegno professionale richiesto in cause seriali riguardanti l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario in materia di carta del docente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla consegna della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati, in ragione di €500,00 nominali per ciascun anno, oltre alle spese di lite con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. A fronte della mancata esecuzione del dictum giudiziale, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.
Nelle more del giudizio, l’Amministrazione provvedeva, sia pure tardivamente, ad accreditare le somme dovute a titolo di carta del docente in favore della ricorrente, la quale insisteva tuttavia per la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto dell’intervenuto accreditamento delle somme, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. L’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione, infatti, priva di utilità pratica la prosecuzione del giudizio, che può pertanto essere definito con una declaratoria in tal senso.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto il pagamento a carico dell’Amministrazione resistente, applicando il criterio della soccombenza virtuale desumibile dal comportamento processuale della P.A., che ha adempiuto al comando giudiziale solo dopo la proposizione del ricorso. Tale circostanza, secondo il Collegio, giustifica l’addebito delle spese alla parte pubblica, pur in assenza di una pronuncia di merito.
Nella determinazione dell’ammontare, il Collegio ha tenuto conto del limitato impegno richiesto al difensore, trattandosi di causa seriale avente a oggetto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di carta del docente, che non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. A sostegno di tale criterio di liquidazione, la sentenza richiama Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221 e la giurisprudenza ivi richiamata.
Le spese sono state liquidate in €800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con espressa distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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