Inottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3100 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza avverso il giudicato del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta del docente è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996 convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è fondato quando la pretesa è sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non deduce di aver adempiuto. In caso di accoglimento, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per l’adempimento e nomina fin d’ora il commissario ad acta che opererà solo su istanza del creditore e senza diritto a compenso, trattandosi di funzioni istituzionali di un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente la carta del docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23, per un importo complessivo di 2.500,00 euro. La sentenza, notificata al Ministero il 13 agosto 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale. La ricorrente, tuttavia, deduceva il mancato adempimento dell’Amministrazione, proponendo ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che dopo la notifica della sentenza era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché la pretesa relativa alla spettanza degli importi riconosciuti dal giudicato era sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito delle somme, detratte eventuali erogazioni intermedie. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che sarà investito solo su istanza diretta del creditore e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, anche tramite funzionario delegato.
Il Collegio ha escluso la spettanza di alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica. Quanto alle spese di lite, il TAR ha applicato il principio della soccombenza, ponendole a carico dell’Amministrazione e disponendone la distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221) in ordine all’entità delle somme da liquidare in una materia seriale che non richiede l’esame di distinte questioni di fatto e di diritto.
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Nota della Redazione
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