L’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica della sentenza come titolo esecutivo (TAR Lombardia n. 3035 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, prima della proposizione del ricorso per l’ottemperanza, decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza munita dell’attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., presso la sede del debitore. La nozione di “titolo esecutivo” è autonoma rispetto alla “spedizione in forma esecutiva”, che, dopo le modifiche introdotte dalla c.d. Legge Cartabia, non è più necessaria per portare a esecuzione i provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Pertanto, nessun problema di compatibilità sussiste tra la formulazione dell’art. 14 citato e l’attuale previsione dell’art. 475 cod. proc. civ.
Il Fatto
Con la sentenza n. 529/2024, il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere al ricorrente e alla ricorrente il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 500 annui per diverse annualità. Il giudicato si era formato e la sentenza, prodotta in copia informatica dotata di asseverazione di conformità, era stata notificata al Ministero il 13 febbraio 2025.
Parte ricorrente lamentava che l’amministrazione non avesse provveduto all’accredito della somma sulla carta del docente, nonostante la formazione del giudicato e la notifica del titolo. Proponeva, pertanto, ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si costituiva con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affrontato la questione della procedibilità del ricorso, verificando il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Secondo il Collegio, tale disposizione si riferisce al “titolo esecutivo” inteso come l’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ.
Tale concetto, ha precisato la sentenza, è distinto dalla “spedizione in forma esecutiva”, che l’art. 475 cod. proc. civ. richiede per l’esecuzione effettiva delle sentenze. La riforma introdotta dalla c.d. Legge Cartabia ha eliminato la necessità di tale formalità, sicché la sentenza con attestazione di conformità è già idonea a valere come titolo esecutivo.
La formulazione dell’art. 14 citato non pone, quindi, alcun problema di compatibilità con l’art. 475 cod. proc. civ.: il termine di 120 giorni inizia a decorrere dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore. In tal senso, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309, che ha confermato tale interpretazione.
Nel merito, accertato che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza nella parte di interesse, il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, nominando sin d’ora, per il caso di inutile decorso del termine, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha condannato l’amministrazione alla loro rifusione in considerazione dell’inadempimento, non controverso al momento della proposizione del ricorso, liquidandole tenendo conto del valore contenuto della controversia e della stereotipia delle attività difensive. Le spese sono state distratte in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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