Vincolo espropriativo su impianti di comunicazione già realizzati e detenuti in locazione (TAR Lombardia n. 3013 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico presentano carattere di pubblica utilità ex lege, ai sensi dell’art. 51, comma 1, d.lgs. n. 259/2003, senza necessità di alcuna ulteriore valutazione discrezionale dell’amministrazione in sede di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. L’art. 44, comma 1-bis, d.lgs. n. 259/2003, introdotto dall’art. 30-bis del d.l. n. 50/2022, consente all’operatore di attivare la procedura espropriativa anche quando gli impianti risultino già realizzati su beni immobili detenuti in base ad accordi di natura privatistica. La vigenza di un contratto di locazione non preclude l’apposizione del vincolo, non integra un accordo bonario ai sensi dell’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 e non determina alcun legittimo affidamento del proprietario sulla prosecuzione del rapporto.
Il Fatto
Una società operatrice di rete pubblica di comunicazione elettronica, qualificatasi autorità espropriante, aveva presentato al Comune istanza per l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione del diritto di superficie su un’area già occupata da una stazione radio base, esistente e operativa. La disponibilità dell’area derivava da un contratto di locazione stipulato originariamente nel 2006, prossimo alla scadenza, che l’operatore riteneva non più compatibile con le esigenze di pianificazione a lungo termine e di continuità del servizio.
Il Comune aveva accolto l’istanza, apponendo il vincolo. I proprietari dell’area avevano impugnato la delibera comunale e, con motivi aggiunti, la successiva comunicazione dell’operatore relativa all’avvenuta apposizione del vincolo e all’invito a presentare osservazioni per la determinazione dell’indennità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto tutte le censure. In primo luogo, ha chiarito che la dedotta contraddittorietà dell’azione amministrativa era infondata, poiché il mutato orientamento del Comune rifletteva il mutamento del quadro normativo intervenuto nel 2022 con l’introduzione del comma 1-bis dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, che ha espressamente ammesso l’attivazione della procedura espropriativa anche in presenza di impianti già realizzati su aree detenute in forza di rapporti negoziali. Il TAR ha precisato che gli operatori economici non possono fare legittimo affidamento sul mantenimento di una situazione esistente modificabile dal legislatore, né sulla necessaria prosecuzione del rapporto di locazione.
Quanto alla censura relativa alla mancata effettuazione del tentativo di bonario componimento, il Collegio ha osservato che il fallimento dei tentativi bonari costituisce condizione di procedibilità solo per l’emanazione del decreto di esproprio e non per la fase preliminare dell’apposizione del vincolo. Ha inoltre escluso che la vigenza della locazione potesse equivalere a un accordo bonario, atteso che il tentativo di accordo previsto dall’art. 51, comma 3, d.lgs. n. 259/2003 attiene al prezzo di vendita in un’eventuale cessione bonaria alternativa all’esproprio. Nel caso di specie, l’operatore aveva formulato un’offerta non accettata dai proprietari.
Il TAR ha poi ritenuto manifestamente infondata la censura relativa al difetto di motivazione sulla pubblica utilità, ricordando che per gli impianti di reti pubbliche di comunicazione la pubblica utilità opera ex lege e non richiede alcuna valutazione discrezionale dell’amministrazione. Quanto agli atti impugnati con i motivi aggiunti, ha escluso che la comunicazione dell’operatore contenesse una indebita dichiarazione di pubblica utilità o l’approvazione di un progetto definitivo, trattandosi di un atto a funzione meramente informativa relativo a un impianto già realizzato e funzionante, per il quale non sussisteva alcun progetto da approvare. Il riferimento all’art. 17 del d.P.R. n. 327/2001 è stato giudicato solo improprio, ma non invalidante.
Il Collegio ha infine escluso il difetto di legittimazione passiva del Comune solo con riguardo ai motivi aggiunti, avendo quest’ultimo adottato esclusivamente la delibera di apposizione del vincolo e non anche gli atti successivi riconducibili all’operatore. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati respinti, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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