Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dopo accordi transattivi (TAR Lombardia n. 3012 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta conclusione di accordi tra la parte ricorrente e l’amministrazione resistente, che determini il venir meno dell’interesse alla decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. La definizione del giudizio in forma semplificata, ex art. 60 cod. proc. amm., non osta alla declaratoria di improcedibilità allorché la domanda cautelare risulti priva di oggetto per effetto degli accordi intervenuti. La compensazione delle spese di lite può essere disposta quando le parti ne abbiano convenuto l’opportunità.
Il Fatto
La società ricorrente, usufruttuaria di aree interessate dall’esecuzione di lavori pubblici, ha impugnato le ordinanze con cui l’ANAS aveva disposto l’occupazione temporanea dei fondi, non preordinata all’esproprio, ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 327/2001, per la durata di un anno, determinando la conseguente indennità. La società ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti, previa sospensione dell’efficacia, deducendo profili di illegittimità con riguardo alla necessità e alla proporzionalità dell’occupazione disposta. L’ANAS si è costituita in giudizio resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che, con ordinanza cautelare del 20 marzo 2026, la domanda di sospensione era stata accolta ai fini del riesame degli atti impugnati. Alla successiva camera di consiglio del 22 maggio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato che, alla luce degli accordi intervenuti con l’ANAS, era venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso.
Il Collegio, valutata tale dichiarazione, ritiene che non residui alcuna questione da decidere nel merito. La sopravvenuta definizione transattiva della vicenda sostanziale priva di consistenza la domanda di annullamento, rendendo il giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La circostanza che il giudizio sia stato trattenuto in decisione per essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., non impedisce la declaratoria di improcedibilità, atteso che tale modalità decisoria consente di definire il giudizio all’esito della camera di consiglio quando il Collegio ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta infondatezza, ma non preclude la rilevazione di una causa di improcedibilità emersa nel corso dell’udienza camerale.
In relazione alle spese di lite, il Collegio ne dispone la compensazione, in conformità a quanto convenuto dalle parti del giudizio, che hanno manifestamente concordato sulla definizione della controversia. La sentenza dichiara, pertanto, improcedibile il ricorso, con spese compensate e con l’ordine di esecuzione dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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