Diniego rinnovo permesso di soggiorno annullato per omessa valutazione individualizzata della pericolosità sociale (TAR Lombardia n. 2945 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rinnovo del permesso di soggiorno, la condanna penale per un reato non ricompreso nel catalogo dei reati automaticamente ostativi di cui all’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998 non è di per sé sufficiente a fondare il diniego, imponendosi all’Amministrazione una valutazione discrezionale, concreta e individualizzata della pericolosità sociale attuale dello straniero. Tale valutazione deve confrontarsi necessariamente con il giudizio prognostico favorevole eventualmente formulato dal giudice penale in sede di concessione della sospensione condizionale della pena, nonché con gli elementi favorevoli relativi ai legami familiari in Italia, all’inserimento socio-lavorativo e all’evoluzione delle condizioni personali successive al fatto. La motivazione del diniego che si limiti a richiamare la gravità astratta del titolo di reato, senza operare una comparazione con gli elementi favorevoli e senza escluderne la rilevanza, risulta viziata da difetto di motivazione e carenza istruttoria.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato dal 27.11.2020, presentava istanza di rinnovo in data 02.11.2021 tramite kit postale. Con decreto del Questore di Milano del 30.12.2022, notificato il 19.01.2023, l’Amministrazione rigettava l’istanza, fondando il diniego sulla condanna penale riportata dalla ricorrente per il reato di cui all’art. 578 cod. pen. (infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale), ritenuta indicativa di pericolosità sociale. Il provvedimento di diniego era notificato unitamente al decreto prefettizio di espulsione e al conseguente ordine questorile di allontanamento. La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.lgs. n. 286/1998, il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, allegando la presenza di un nucleo familiare stabile in Italia con la madre convivente e l’avvio di un percorso di integrazione socio-lavorativa mediante un rapporto di apprendistato iniziato nell’ottobre 2022.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, incentrando la decisione sulla sufficienza della motivazione del provvedimento di diniego in ordine alla pericolosità sociale della ricorrente. I giudici hanno preliminarmente rilevato come il reato di cui all’art. 578 cod. pen. non rientri nel catalogo dei reati automaticamente ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno indicati dall’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998. Da ciò consegue che l’Amministrazione, in presenza di una condanna per un reato non ostativo, non può limitarsi a prendere atto del dato penale, ma è tenuta a svolgere una valutazione discrezionale, concreta e individualizzata sulla pericolosità sociale dello straniero, che consideri l’insieme delle circostanze rilevanti.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è risultato carente sotto tale profilo. L’Amministrazione ha fondato il diniego sulla sola condanna, valorizzandone la gravità, senza confrontarsi con gli ulteriori elementi emergenti dalla medesima sentenza penale. In particolare, non ha considerato che il giudice penale, nel concedere la sospensione condizionale della pena, aveva formulato una prognosi favorevole sulla futura condotta della ricorrente, valorizzando l’incensuratezza e le specifiche circostanze sottese al fatto commesso. Il provvedimento amministrativo ha quindi utilizzato la sentenza penale in modo parziale e selettivo, traendo il dato della gravità del fatto ma omettendo di confrontarsi con il giudizio prognostico, che si muove in direzione opposta rispetto alla pericolosità sociale attuale.
Il difetto motivazionale si estende alla mancata considerazione degli elementi favorevoli allegati dalla ricorrente. L’Amministrazione non ha dato conto, neppure per escluderne la rilevanza, dei legami familiari in Italia, del nucleo familiare costituito con la madre convivente regolarmente presente sul territorio, del percorso di inserimento socio-lavorativo avviato e dell’evoluzione delle condizioni personali successive al reato. Tali elementi, in un procedimento discrezionale, richiedono una valutazione esplicita e una comparazione con l’interesse pubblico alla sicurezza, non essendo sufficiente un giudizio fondato sulla mera gravità astratta del titolo di reato.
I giudici hanno infine evidenziato la natura peculiare del reato di cui all’art. 578 cod. pen., strettamente legato a condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, non espressivo di per sé, con riferimento specifico al caso di specie, di una pericolosità sociale attuale e perdurante. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, per difetto di motivazione e di istruttoria, ha assunto portata assorbente rispetto alla censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il provvedimento impugnato è stato conseguentemente annullato, con l’obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza sulla base di un giudizio individualizzato, mentre le spese di lite sono state compensate in considerazione della natura della controversia.
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Nota della Redazione
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