Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza per la carta docente (TAR Lombardia n. 2927 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto pagamento integrale della somma dovuta in esecuzione del giudicato, intervenuto nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire per il ricorrente. La soddisfazione della pretesa, se successiva alla proposizione del ricorso, non esclude la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale. Tale condanna segue il criterio della soccombenza anche nell’ipotesi in cui l’opposizione dell’Amministrazione si sia sostanziata in un mero atto di stile, senza dedurre contestazioni di merito.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di Euro 2.000,00, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Il Ministero non provvedeva al pagamento spontaneo e la parte ricorrente, munita del titolo esecutivo passato in giudicato, proponeva ricorso per ottemperanza avanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Dopo la proposizione del ricorso, la parte ricorrente depositava una dichiarazione in data 28 maggio 2026 con cui attestava l’avvenuto accreditamento dell’importo dovuto, chiedendo comunque la condanna alle spese in base al principio della soccombenza virtuale.
Il Collegio riconosce che l’esecuzione del giudicato, intervenuta solo in corso di giudizio, rende la pretesa integralmente soddisfatta. Venuta meno la necessità di tutela, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendovi più utilità da attribuire alla parte ricorrente. L’ordinanza di declaratoria non necessita di alcuna disposizione di esecuzione, ma il provvedimento conserva efficacia ai fini della regolazione delle spese.
Quanto al regime delle spese, il Collegio osserva che la soddisfazione della pretesa è avvenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso. L’Amministrazione resistente, pur costituitasi con atto di stile, ha dato causa al giudizio, non avendo dato tempestiva esecuzione al titolo esecutivo giudiziale. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in Euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, nonché rimborso del contributo unificato.
La condanna alle spese è disposta con distrazione in favore dei difensori antistatari della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.