Ottemperanza per mancata erogazione della carta docente (TAR Lombardia n. 2924 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il creditore deve essere soddisfatto in via sostitutiva dall’Amministrazione che non abbia eseguito il giudicato, mediante l’assegnazione di un termine per provvedere e la nomina di un commissario ad acta. L’esiguità del debito (Euro 1.000,00) costituisce “altra ragione ostativa” ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che esclude l’applicazione delle penalità di mora, in quanto eccessivamente afflittiva.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, la somma di Euro 1.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata eseguita dall’Amministrazione, che non aveva soddisfatto la pretesa creditoria. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza dell’Amministrazione, in quanto la pretesa era sorretta da idonea documentazione e l’Ente debitore non aveva adeguatamente contrastato la domanda fondata su titolo avente efficacia di giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
La Corte ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma serve a consentirne il soddisfacimento. L’entità delle somme richieste non è vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, la cui misura e decorrenza vanno verificate secondo il titolo e la legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.)
Il Collegio ha ordinato al Ministero di pagare la somma di Euro 1.000,00 entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, dedotti gli importi già versati, assegnando un termine per l’ottemperanza.
Ha escluso l’applicazione delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendole “eccessivamente afflittive” data l’esiguità del debito. Ha quindi nominato sin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta, da investirsi direttamente dal creditore in caso di inutile decorso del termine.
L’Amministrazione è stata infine condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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