Giudizio di ottemperanza per la carta docente: accertata l’inottemperanza e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2888 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione, destinataria di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, passata in giudicato e ritualmente notificata, è tenuta a dare esecuzione al titolo entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorso il quale il creditore può agire in giudizio di ottemperanza. L’assenza di pagamenti, anche parziali, e la mancata contestazione del credito nell’an e nel quantum da parte dell’amministrazione costituita comportano l’accoglimento del ricorso, con la conseguente declaratoria di inottemperanza e la diffida a provvedere. In caso di ulteriore inerzia, il giudice amministrativo può nominare sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un organo dell’amministrazione finanziaria, affinché provveda al pagamento in luogo dell’amministrazione inadempiente, entro un termine assegnato e a spese di quest’ultima.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per un importo annuo di euro 500,00 per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24.
La sentenza, passata in giudicato, veniva notificata al Ministero a mezzo PEC. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni senza che l’amministrazione provvedesse ad alcun adempimento, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che fosse ordinato il pagamento dell’importo complessivo e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha innanzitutto verificato la regolarità della notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, condizione per la procedibilità dell’azione di ottemperanza per i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.
Il Collegio ha poi rilevato che, dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni della ricorrente, l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero, costituitosi con una memoria di stile, non aveva formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, così lasciando incontestato il credito sia nell’an che nel quantum.
Alla luce di tali elementi, il TAR ha accertato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per il pagamento integrale. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, il quale avrebbe provveduto al pagamento entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione.
Il Collegio ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari, secondo i criteri richiamati dai precedenti della Sezione.
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Nota della Redazione
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