Il superamento del termine perentorio di conclusione del procedimento sanzionatorio ARERA determina l’illegittimità della sanzione (TAR Lombardia n. 2822 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio dinanzi alle Autorità Amministrative Indipendenti, quale l’ARERA, quando risulti fissato dall’Autorità stessa nella delibera di avvio del procedimento, ha natura perentoria, in quanto costituisce un auto-vincolo funzionale alla certezza giuridica e alla tutela dell’affidamento dell’incolpato. La violazione di detto termine, ancorché non comporti di per sé una lesione delle garanzie difensive, determina l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio finale, senza che occorra accertare in concreto il pregiudizio alle prerogative di difesa. Il principio, affermato dal Consiglio di Stato e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (n. 151/2021), trova applicazione anche ai procedimenti regolati dal Regolamento Sanzioni dell’Autorità, il cui termine complessivo di 220 giorni ha carattere perentorio.
Il Fatto
L’Autorità Idrica Pugliese, ente di governo dell’ambito territoriale ottimale della Regione Puglia, è stata sottoposta a verifica ispettiva da parte di ARERA, all’esito della quale l’Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio per presunte violazioni in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato e di conformità della Carta dei Servizi. La delibera di avvio del procedimento, adottata il 3 agosto 2017, fissava un termine di 120 giorni per la fase istruttoria e di 100 giorni per l’adozione del provvedimento finale. Il procedimento si è concluso soltanto il 13 settembre 2022 con l’irrogazione di una sanzione di euro 5.000,00. L’ente d’ambito ha impugnato la deliberazione, deducendo, tra i vari motivi, l’illegittimità per violazione dei termini perentori di conclusione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dei termini procedimentali. I giudici hanno ricostruito il quadro normativo, richiamando l’art. 45, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 93/2011 e il Regolamento Sanzioni adottato da ARERA con delibera n. 243/2012, il quale prevede un termine di 220 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla comunicazione di avvio, con possibilità di sospensione e proroga. La delibera di avvio del procedimento aveva espressamente richiamato tali termini, auto-vincolando l’Autorità alla loro osservanza.
Il Collegio ha aderito all’orientamento giurisprudenziale, ormai stabile, che riconosce la natura perentoria dei termini dei procedimenti sanzionatori, richiamando i principi affermati dalla Corte costituzionale n. 151/2021 e dal Consiglio di Stato, secondo cui la previsione di un preciso limite temporale costituisce presupposto essenziale per la certezza giuridica del soggetto sottoposto alla potestà sanzionatoria. La sentenza ha inoltre valorizzato il precedente della stessa Sezione (n. 293/2024), che ha già affermato che il superamento del termine comporta l’illegittimità della sanzione, sia per la natura perentoria del termine sia per il dovere di buona fede che informa i rapporti tra amministrazione e privato.
Nel caso concreto, il procedimento si è protratto per oltre cinque anni dall’avvio, con l’adozione del provvedimento finale ben oltre il termine di 220 giorni, computando anche i periodi di sospensione. Secondo il TAR, non rileva la circostanza che la violazione del termine non abbia comportato un pregiudizio concreto alle difese dell’incolpato, poiché è la stessa violazione dell’auto-vincolo a fondare l’illegittimità del procedimento sanzionatorio. Il decorso del tempo oltre il termine ragionevole configura di per sé una violazione del diritto di difesa.
L’accoglimento del primo motivo ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure, in quanto l’annullamento del provvedimento per violazione dei termini procedimentali non rende necessario l’esame delle altre doglianze. La delibera impugnata è stata pertanto annullata, con condanna di ARERA al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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