Non ammissione studente con DSA: il mancato raggiungimento degli obiettivi prevale sulle carenze della scuola nel PDP (TAR Lombardia n. 2803 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di valutazione degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) nella scuola secondaria di secondo grado, l’eventuale mancata o parziale attuazione delle misure compensative e dispensative previste dal Piano Didattico Personalizzato non incide sulla legittimità della non ammissione alla classe successiva, che deve essere valutata alla sola stregua del raggiungimento degli obiettivi formativi. La legge n. 170/2010 non prevede un trattamento differenziato riguardo ai criteri di ammissione: anche per gli alunni con DSA la promozione presuppone la sufficienza in tutte le discipline. La non ammissione non ha carattere sanzionatorio, ma finalità educative e formative, poiché accerta il mancato raggiungimento di competenze e abilità proprie della classe frequentata.
Il Fatto
I genitori di uno studente con DSA (dislessia, disgrafia e discalculia in grado di gravità medio) impugnavano il verbale del Consiglio di Classe che, all’esito dello scrutinio finale, aveva disposto la non ammissione alla classe terza per insufficienze in cinque discipline (italiano, inglese, storia, scienze-chimica, geografia). I ricorrenti deducevano che il Piano Didattico Personalizzato era stato redatto tardivamente e solo parzialmente recepiva le indicazioni dei sanitari, e che durante l’anno gli insegnanti non avevano applicato le misure compensative previste, sottoponendo agli studenti con DSA le stesse prove della classe. Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso; la domanda cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge i primi due motivi, esaminati congiuntamente, relativi alla violazione delle norme sulla predisposizione del PDP e all’inadeguatezza degli strumenti adottati. Dalla documentazione emerge che il Piano era stato redatto sulla base della certificazione diagnostica e tempestivamente aggiornato dopo la ricezione del nuovo profilo funzionale; la scuola aveva più volte invitato la famiglia a un confronto senza ottenere riscontro, sicché non si ravvisa alcuna violazione delle norme che disciplinano il procedimento, il quale presuppone un atteggiamento collaborativo della famiglia. In ogni caso, anche nell’ipotesi di mancata piena attuazione delle misure, la condotta della scuola non supererebbe il dato oggettivo, non scalfito dal ricorso, che lo studente non ha dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi formativi della classe frequentata.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di questa Sezione e del Consiglio di Stato (Sez. VII, sentenza 31-10-2022, n. 9448), secondo cui le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione, operata alla stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte. Per gli alunni con DSA, la legge n. 170/2010 prevede esclusivamente l’obbligo di didattica individualizzata e personalizzata e l’attuazione di misure compensative o dispensative, ma non un trattamento differenziato nei criteri di ammissione. La non ammissione, pur percepita come afflittiva, ha finalità educative: consente di colmare le lacune di apprendimento.
Quanto alla terza censura, il difetto di motivazione è infondato alla luce dell’art. 4, comma 5, d.P.R. n. 122/2009, che pone al centro della valutazione la constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale. Il dato oggettivo del rendimento scolastico funge da presupposto necessario e sufficiente per la decisione in sede di scrutinio finale. Il giudizio di non ammissione è ragionevole in ragione delle numerose insufficienze e della necessità di consolidare conoscenze e competenze, atteso che l’ammissione in presenza di deficit formativi potrebbe costituire uno svantaggio per lo studente. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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