Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per avvenuta erogazione della Carta docente (TAR Lombardia n. 2779 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione spontanea, da parte dell’Amministrazione, del comando contenuto nella sentenza ottemperanda, comporta la cessazione della materia del contendere allorché la pretesa del ricorrente risulti integralmente soddisfatta. L’effetto satisfattivo dell’adempimento posteriore alla proposizione del ricorso rende improcedibile la domanda, non essendo necessaria alcuna pronuncia nel merito. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che abbia dato esecuzione al giudicato solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, giustifica la condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti presso istituti scolastici, avevano ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 250/2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica (Carta docente) di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in sentenza. La pronuncia, passata in giudicato, non era stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione, che non aveva provveduto all’erogazione del beneficio.
Pertanto, i docenti proponevano ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione della Carta docente e la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato che, con memoria depositata il 19 maggio 2026, la difesa dei ricorrenti aveva segnalato l’avvenuta erogazione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di quanto riconosciuto in sede di giudizio civile. Tale adempimento, successivo alla notifica del ricorso in ottemperanza, ha integrato la piena soddisfazione della pretesa azionata.
Il Collegio ha quindi qualificato la situazione come cessazione della materia del contendere, in quanto l’esecuzione spontanea del comando contenuto nell’ottemperanda sentenza ha eliminato ogni residua utilità della pronuncia richiesta. La declaratoria consegue alla verifica dell’intervenuto soddisfacimento integrale dell’interesse del ricorrente, senza che residuino profili da decidere.
Quanto alle spese di lite, il TAR ne ha disposto la condanna a carico del Ministero, soccombente virtuale, avendo l’Amministrazione dato esecuzione al giudicato solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. La liquidazione è stata effettuata in misura forfettaria, con attribuzione diretta ai difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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