Errore di imputazione della dichiarazione di carenza di interesse e revoca del decreto presidenziale di improcedibilità (TAR Lombardia n. 2774 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto presidenziale che dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse è revocabile su opposizione ex art. 85 c.p.a. allorché risulti fondato su un errore sui presupposti di fatto, avendo attribuito alla parte ricorrente una dichiarazione proveniente da una diversa parte del giudizio. L’erronea imputazione di una dichiarazione processuale determina un vizio dell’istruttoria e una lesione del principio del contraddittorio, che impongono la revoca del provvedimento e la fissazione dell’udienza di trattazione del merito.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato il decreto del Direttore Generale della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico con cui l’ente si era riservato l’esercizio della propria discrezionalità amministrativa in vista dell’eventuale aggiudicazione di una gara regionale a condizioni ritenute più favorevoli. Con decreto presidenziale decisorio n. 205, pubblicato il 18 marzo 2026, il ricorso era stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, facendo riferimento alla circostanza che la parte ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Nella medesima data del 18 marzo 2026, tuttavia, la società ricorrente aveva depositato una dichiarazione di persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso. La dichiarazione di carenza di interesse era invece stata espressa dalla società controinteressata. Avverso il decreto presidenziale è stato pertanto proposto ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 85 c.p.a., notificato il 13 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato la fondatezza dei motivi dedotti con l’opposizione, incentrati sull’errore per falso supposto di fatto, sulla violazione degli artt. 35 e 85 c.p.a., sul difetto di istruttoria e sulla violazione del principio del contraddittorio. L’atto di opposizione ha evidenziato come il decreto presidenziale avesse erroneamente riferito alla società ricorrente la dichiarazione di carenza di interesse, laddove tale dichiarazione proveniva dalla controinteressata.
L’erronea imputazione di un atto processuale a una parte diversa da quella che lo ha posto in essere integra un vizio della funzione decisoria che non può essere ricondotto a una semplice irregolarità. Il decreto presidenziale si fonda su un presupposto di fatto inesistente, con conseguente illegittimità del provvedimento che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso.
Il Collegio ha altresì valorizzato la circostanza che la società ricorrente aveva espressamente dichiarato la persistenza del proprio interesse alla decisione, rendendo palese l’errore in cui era incorso il decreto impugnato. La revoca del provvedimento si impone per garantire il rispetto del contraddittorio e dell’effettività della tutela giurisdizionale.
Conseguentemente, il ricorso in opposizione è stato accolto e il decreto presidenziale n. 205/2026 è stato revocato, con fissazione dell’udienza di trattazione del merito al 18 novembre 2026 e rinvio delle spese al definitivo.
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Nota della Redazione
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