Ottemperanza: sanabile la mancata asseverazione di copia informatica del titolo (TAR Lombardia n. 2772 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la mancata asseverazione di conformità — ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 — della copia informatica, anche per immagine, della sentenza da eseguire e dell’attestazione del suo passaggio in giudicato costituisce un’irregolarità sanabile. Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a., è tenuto a disporre la regolarizzazione della documentazione, assegnando alla parte un termine perentorio per provvedere all’asseverazione, con l’avviso che la mancata ottemperanza può essere valutata ai fini dell’inammissibilità o irricevibilità del ricorso.
Il Fatto
La parte ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 222/2024, resa dal Tribunale di Varese, sezione lavoro, che aveva accertato il diritto alla “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, condannando il Ministero all’attribuzione del relativo beneficio economico. Unitamente al ricorso, il difensore depositava la copia informatica della sentenza e la relativa attestazione di passaggio in giudicato.
Nel corso dell’esame preliminare del ricorso, il Tribunale rilevava che la documentazione prodotta risultava priva della prescritta asseverazione di conformità all’originale, necessaria per attribuire alla copia informatica la stessa efficacia probatoria del documento analogico da cui è estratta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. stabilisce che, quando il difensore deposita telematicamente una copia informatica di un atto processuale o di un documento formato su supporto analogico, l’attestazione di conformità è resa mediante l’asseverazione disciplinata dall’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005, il quale richiede l’intervento di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La sentenza da portare ad esecuzione e l’attestazione di passaggio in giudicato, invece, erano state prodotte senza tale formalità.
Il collegio ha qualificato il vizio come una mera irregolarità, non come una causa di invalidità del deposito. La natura sanabile dell’incombente è desunta dalla funzione dell’asseverazione, che costituisce una garanzia formale di conformità della copia al documento originale e non incide sulla sussistenza dei presupposti sostanziali dell’azione di ottemperanza. L’interesse pubblico alla corretta instaurazione del contraddittorio e all’efficienza del processo impone, pertanto, di consentire alla parte di regolarizzare la propria produzione documentale.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha disposto a carico della parte ricorrente l’onere di regolarizzare la documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza, dando espresso avviso che la mancata regolarizzazione nel termine perentorio assegnato può essere valutata ai fini dell’inammissibilità o irricevibilità del ricorso. Il giudice ha, infine, rinviato il prosieguo della trattazione alla camera di consiglio del 16 luglio 2026, riservando ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese di lite.
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Nota della Redazione
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