Accesso difensivo e documenti tributari: prevale l’interesse alla tutela giuridica (TAR Lombardia n. 2757 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, l’istanza non può limitarsi a un generico riferimento a esigenze probatorie, ma deve superare un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare. L’Amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non devono svolgere alcuna valutazione ex ante sull’ammissibilità, influenza o decisività del documento nel giudizio instaurando, salvo il caso di evidente e radicale assenza di collegamento. L’esigenza di conoscere l’applicazione di una norma agevolativa a favore di operatori che svolgono il medesimo servizio integra un interesse diretto, concreto e attuale, prevalente su un’opposizione fondata su generiche esigenze di riservatezza commerciale e industriale non comprovate.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel trasporto di persone su tratte interregionali, aveva impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva respinto la sua domanda di agevolazione sul gasolio, escludendo i quantitativi riferiti al collegamento Torino–Malpensa. A fini difensivi, aveva chiesto di accedere ai provvedimenti di rimborso rilasciati ad altre società di trasporto per il medesimo servizio e tratta negli anni 2023-2024.
L’Amministrazione aveva respinto l’istanza, richiamando il proprio Regolamento sull’accesso e l’opposizione della controinteressata, che invocava la riservatezza commerciale e industriale. Avverso tale diniego la società aveva proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., deducendo la violazione degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990 e l’erronea esclusione del proprio interesse all’accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la richiesta come accesso difensivo, richiamando i principi fissati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2021. Ha escluso che l’istanza fosse generica, poiché la documentazione relativa ad altre società che svolgono il medesimo servizio era strumentale non solo a far valere un’eventuale disparità di trattamento, ma soprattutto a conoscere i criteri applicativi della normativa sul rimborso del gasolio agevolato.
Quanto al richiamo al Regolamento interno sull’accesso, il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione non aveva indicato la specifica categoria di atti sottratti all’ostensione né le disposizioni applicabili. Ha inoltre affermato il principio per cui l’Amministrazione finanziaria deve rendersi trasparente, consentendo all’interessato di estrarre copia dei documenti tributari necessari alla conoscenza dell’applicazione della norma agevolativa.
In ordine all’opposizione della controinteressata, il Collegio ha ritenuto che le esigenze di riservatezza commerciale e industriale fossero state formulate in modo generico, senza alcun principio di prova. Ha osservato che il dato del rimborso del gasolio è un dato fiscale riportato in bilancio, di per sé inidoneo a rivelare le strategie di impiego dei mezzi e di ottimizzazione dei costi. Nel bilanciamento tra interessi contrapposti, l’interesse difensivo della ricorrente è stato ritenuto di rango equivalente, se non superiore, a quello della controinteressata.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del diniego e ordine all’Amministrazione di rilasciare copia della documentazione richiesta entro trenta giorni. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione e della controinteressata in solido.
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Nota della Redazione
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