Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza per la carta docente (TAR Lombardia n. 2677 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenire di un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna utilità alla pronuncia di merito. Ai fini del regolamento delle spese di lite, il giudice deve procedere a un accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa, valutando se, in assenza della sopravvenienza, il ricorso sarebbe stato meritevole di accoglimento. Qualora il soddisfacimento del credito sia avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, l’Amministrazione resistente è virtualmente soccombente e va condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, l’accertamento del diritto alla “carta docente” per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione il beneficio e a corrispondere i relativi importi. Formatosi il giudicato, l’interessata proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia al fine di ottenere l’integrale esecuzione della sentenza per la parte concernente l’ottenimento della carta docente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il Ministero aveva provveduto al pagamento delle somme dovute, come rappresentato dalla stessa ricorrente con atto depositato in data 21 maggio 2026. L’avvenuto pagamento ha determinato il venire meno dell’interesse alla decisione, configurandosi la fattispecie della cessazione della materia del contendere, secondo la consolidata giurisprudenza richiamata dal Collegio.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, procedendo all’accertamento astratto della fondatezza dell’originaria pretesa. L’esito positivo di tale valutazione è stato desunto dal fatto che il soddisfacimento del credito è intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza: l’Amministrazione, pertanto, ha dato esecuzione alla sentenza solo a seguito della proposizione del ricorso.
In applicazione dei principi esposti, il Collegio ha condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in misura pari a euro 800,00 oltre accessori, tenuto conto della serialità del contenzioso in materia di carta docente, e ha disposto la distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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