Ottemperanza per carta docenti: assegnato il termine per il pagamento (TAR Lombardia n. 2663 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, non abbia provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato. In caso di ulteriore inerzia, nominato sin d’ora un commissario ad acta, l’adempimento è coattivamente realizzato a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. L’azione di ottemperanza non può estendersi alle spese di lite distratte in favore dei difensori, per le quali non sia stata esperita la relativa azione.
Il Fatto
Con sentenza della Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro, veniva riconosciuto a due docenti il diritto di usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo di 500,00 euro annui per ciascuno, oltre accessori. Avendo l’amministrazione lasciato ineseguito il provvedimento, i beneficiari proponevano ricorso per l’ottemperanza al fine di conseguire il rilascio della carta per i periodi riconosciuti, precisando di non estendere l’azione alle spese di lite, già distratte in favore dei difensori.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, rispetto al titolo esecutivo, passato in giudicato e ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni dei ricorrenti dimostravano che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale.
L’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, non aveva formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risultava contestato nell’an e nel quantum. Il Collegio ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente ai pagamenti dovuti.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, il quale, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente, avrebbe dato corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari a spese dell’amministrazione inadempiente. L’incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il ricorso è stato accolto, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite, liquidate in 800,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.