Reddito del cugino convivente computabile per l’emersione dal lavoro irregolare (TAR Lombardia n. 2588 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 9, comma 2, del d.m. 27 maggio 2020, in materia di requisiti reddituali per l’emersione del lavoro irregolare di cui all’art. 103 d.l. n. 34/2020, va interpretato nel senso che, in caso di nucleo familiare convivente, il requisito reddituale è integrato dal reddito di tutti i soggetti conviventi, a prescindere dal grado e dal tipo di legame di parentela. La convivenza è l’unico elemento decisivo, dovendosi intendere il “nucleo familiare” come famiglia anagrafica. Il cumulo dei redditi è invece limitato a coniuge e parenti entro il secondo grado solo quando manchi la convivenza.
Il Fatto
Un datore di lavoro presentava istanza di emersione dal lavoro irregolare per un lavoratore addetto all’assistenza di persona non autosufficiente. L’Amministrazione rigettava l’istanza, ritenendo insufficiente il reddito dichiarato. Il datore di lavoro allegava però anche il reddito del cugino convivente; l’Amministrazione escludeva tale cumulo, in quanto il cugino non rientra tra i soggetti indicati nella circolare ministeriale che possono concorrere alla determinazione del reddito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale premette che il reddito del datore di lavoro (pari a 14.540,27 euro annui) è di per sé inferiore alla soglia di 27.000,00 euro richiesta per i nuclei composti da più soggetti conviventi. La questione centrale riguarda quindi la possibilità di cumulare il reddito del cugino convivente, pari a 13.831,52 euro.
Il Collegio osserva che la norma prevede la soglia di 27.000,00 euro per il “nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi”. Richiamando la giurisprudenza del TAR Lazio n. 15482 del 2023, la sentenza chiarisce che il concetto di nucleo familiare (coniugi e figli) non coincide con quello di famiglia anagrafica, che comprende tutti coloro che convivono per vincolo di matrimonio, parentela, affinità, tutela o affettivo.
La norma, usando l’espressione “inteso come famiglia anagrafica”, consente un’interpretazione estensiva che ricomprende anche i parenti di grado ulteriore al secondo, come il cugino, purché conviventi. La stessa disposizione distingue infatti le due ipotesi: in caso di convivenza, rileva esclusivamente la convivenza ed il generico riferimento ai “soggetti conviventi”; solo in mancanza di convivenza assume rilievo il legame parentale, limitato al coniuge e ai parenti entro il secondo grado.
Nel caso di specie, risultando provata la convivenza e il vincolo di parentela tra il datore di lavoro e il cugino, il requisito reddituale deve considerarsi integrato. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese stante la peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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