Ricorrezione dell’elaborato scritto dell’esame di avvocato per sindacabilità della discrezionalità tecnica (TAR Lombardia n. 646 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione giudicatrice dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato è sindacabile dal giudice amministrativo anche sul piano dell’attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. I criteri di valutazione elaborati dal Ministero della Giustizia delineano l’ambito entro il quale l’Amministrazione è obbligata a veicolare le valutazioni: il giudizio che non sia oggettivamente riconducibile a tali criteri esprime un difetto di istruttoria e una violazione dei canoni di coerenza e attendibilità. In tal caso, la tutela cautelare può essere accordata disponendo la ricorrezione dell’elaborato da parte di una Commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello, in forma rigidamente anonima e senza alcun riferimento al provvedimento giurisdizionale.
Il Fatto
Un candidato alla sessione 2025 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svoltosi presso il Distretto della Corte d’Appello di Milano, riceveva dalla commissione n. 20 istituita presso la Corte d’Appello di Napoli una valutazione insufficiente, pari a 15/30, per l’elaborato scritto contrassegnato con il n. 918. All’esito negativo conseguiva la non ammissione alle prove orali, comunicata attraverso l’area riservata del sito ministeriale. Il ricorrente impugnava il verbale della seduta del 30 gennaio 2026, la conseguente esclusione dalle prove orali e la circolare ministeriale del 5 dicembre 2025, nella parte in cui affermava l’adeguatezza del voto meramente numerico, chiedendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare, affermando che la discrezionalità tecnica della Commissione non è sottratta al sindacato giurisdizionale: essa è verificabile sotto il profilo dell’attendibilità delle operazioni tecniche, quanto a coerenza del criterio e correttezza del procedimento applicativo. Tale sindacato risponde all’esigenza di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale avverso l’esercizio del potere amministrativo in materia di prove concorsuali.
La Corte ha rilevato che i nove criteri di valutazione elaborati dalla competente Commissione presso il Ministero della Giustizia per l’esame di avvocato — sessione 2025 — costituiscono il paradigma vincolante entro il quale l’Amministrazione è tenuta a esprimere le proprie valutazioni. Detto ambito è sindacabile dal giudice amministrativo, che può verificare se il singolo giudizio sia a essi riconducibile.
Nel caso concreto, il giudizio espresso — insufficiente, pari a 15/30 — non è stato ritenuto oggettivamente riconducibile ai criteri ministeriali né ai canoni di coerenza e attendibilità. La motivazione della Commissione non rifletteva il paradigma normativo, così esprimendo anche una non adeguata istruttoria. La genericità della valutazione numerica, in assenza di un’anagrafe dei criteri applicati, ha reso il provvedimento non sindacabile nella sua logica interna e quindi illegittimo.
Quanto al periculum in mora, la Corte ne ha rilevato la sussistenza in ragione della pendenza dell’esame, che rendeva urgente una decisione prima della conclusione della sessione. In tale contesto, la tutela cautelare è stata modellata in funzione satisfattiva: il TAR ha disposto che l’Amministrazione provveda a una nuova correzione dell’elaborato ad opera di una Commissione istituita presso altra Corte d’Appello, da individuarsi in quella di Milano, la quale dovrà operare in aderenza ai criteri già richiamati.
Il dispositivo ha accolto la domanda cautelare, disponendo il riesame della fattispecie nei modi e nei termini indicati in motivazione, con trasmissione dell’elaborato in forma rigidamente anonima e senza alcun riferimento all’ordinanza, entro cinque giorni dalla comunicazione, e rivalutazione nel termine di trenta giorni. Il TAR ha altresì fissato l’udienza pubblica di merito all’11 dicembre 2026, compensando le spese di fase.
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Nota della Redazione
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