Insussistenza dei presupposti per la tutela cautelare avverso atti del GSE in materia di energia idroelettrica (TAR Lombardia n. 642 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È quanto meno dubbia la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo degli atti del GSE emessi in attuazione dell’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2022, in materia di valorizzazione dell’energia prodotta da impianti idroelettrici. L’operatore del settore, chiamato ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, è tenuto ad approntare le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare pretese avanzate dall’amministrazione che siano ragionevolmente prevedibili in ragione del tempo di maturazione e del quadro normativo e disciplinare di riferimento. Il recupero delle somme eventualmente riscosse dal GSE resta comunque possibile ove la decisione di merito dovesse essere favorevole alla parte ricorrente. In presenza di un procedimento di ricalcolo già avviato dall’ente, non sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore idroelettrico, ha impugnato la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 143/2023/R/eel del 4 aprile 2023 e gli atti conseguenti del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., chiedendone la sospensione dell’efficacia. Gli atti impugnati riguardano l’attuazione dell’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2022, e la conseguente emissione di fatture RID per l’anno 2023, nonché le comunicazioni e le compensazioni effettuate dal GSE.
Con i motivi aggiunti notificati il 24 marzo 2026, la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla fattura per la valorizzazione dell’energia n. 163103 emessa dal GSE il 26 febbraio 2026, alla diffida di pagamento inviata il 17 febbraio 2026 e agli ulteriori atti connessi. Nella camera di consiglio del 22 maggio 2026, il difensore del GSE ha dichiarato che è stato avviato un procedimento per il ricalcolo di quanto dovuto alla ricorrente, attualmente in itinere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta. Il Collegio ha preliminarmente evidenziato che la ricorrente contesta atti del GSE rispetto ai quali è quanto meno dubbia la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo. Il rilievo assume carattere assorbente rispetto all’esame del fumus boni juris, poiché investe la stessa esperibilità della tutela giurisdizionale avanti al giudice amministrativo.
Il Tribunale ha inoltre osservato che, in ragione del tempo di maturazione delle pretese avanzate dal GSE e del noto quadro normativo e disciplinare di riferimento, l’operatore del settore era tenuto ad agire secondo criteri di qualificata diligenza. Tale obbligo imponeva alla società di approntare le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare la situazione determinatasi, ancor prima della maturazione delle singole pretese creditorie. Il requisito vale anche per gli investimenti effettuati a fronte di pretese che erano ragionevolmente prevedibili alla luce del contesto regolatorio di riferimento.
La dichiarazione resa dal difensore del GSE in camera di consiglio circa l’avvio di un procedimento di ricalcolo, attualmente in itinere, ha ulteriormente deposto nel senso dell’assenza del requisito del periculum in mora.
Il Collegio ha infine precisato che il recupero delle somme eventualmente riscosse dal GSE sarà comunque possibile ove la decisione di merito dovesse essere favorevole alla parte ricorrente, circostanza che esclude l’irreparabilità del pregiudizio lamentato. Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della presente fase processuale.
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Nota della Redazione
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