Obbligo di ottemperanza al giudicato per la carta docente (TAR Lombardia n. 2555 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente di ruolo a ottenere la carta docente, ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici pregressi, costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. L’amministrazione, costituitasi nel giudizio di ottemperanza senza contestare l’inadempimento, è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato nel termine assegnato. Decorso inutilmente tale termine, il ricorrente può munirsi di un commissario ad acta, nominato sin d’ora dal giudice, il quale provvede all’esecuzione dell’incarico senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
Il giudice ordinario aveva accertato il diritto di un docente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2020/21, condannando l’amministrazione a mettere a disposizione il beneficio e a corrispondere i relativi importi. La sentenza, passata in giudicato, non era stata eseguita. L’interessato ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo che l’amministrazione fosse condannata a dare integrale esecuzione al titolo esecutivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando che sulla sentenza si era formato il giudicato e che era stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Nel merito, il collegio ha osservato come la pretesa fatta valere risultasse adeguatamente documentata e come l’amministrazione, costituitasi, non avesse contestato la mancata ottemperanza all’obbligo portato dal titolo azionato. Il ricorso è stato pertanto ritenuto fondato, con conseguente declaratoria di inottemperanza.
Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, il quale potrà essere investito direttamente dal creditore trascorso il termine assegnato all’amministrazione e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, anche avvalendosi di un funzionario delegato. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in misura ridotta, tenuto conto della serialità del contenzioso, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente. Il collegio ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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