Attività ricettiva sospesa: prevale l’onere di riesame in contraddittorio (TAR Lombardia n. 628 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente con cui il Comune inibisce la prosecuzione di un’attività ricettiva non può prescindere da una rivalutazione della situazione di fatto allorché il privato abbia comunicato l’adeguamento ai rilievi formulati. L’atto adottato dall’ente di vigilanza a monte del provvedimento comunale, ove contenga accertamenti e valutazioni ma non disponga effetti lesivi, costituisce atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, i cui vizi vanno fatti valere avverso l’atto conclusivo. La qualifica di controinteressato in senso tecnico postula un interesse qualificato e diretto alla conservazione dell’atto, non ravvisabile in capo all’autorità che ha esercitato funzioni di vigilanza.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della foresteria, impugnava l’ordinanza n. 13 del 24 aprile 2026 con cui il Comune di Rozzano aveva disposto il divieto immediato di prosecuzione dell’attività, a seguito di accertamenti svolti dalla Città Metropolitana di Milano. Nel ricorso cautelare, la società deduceva il difetto di istruttoria e la violazione del contraddittorio, avendo già comunicato all’Amministrazione gli interventi di adeguamento, senza che questi fossero stati valutati prima dell’adozione del provvedimento inibitorio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, in sede di sommaria delibazione, ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal Comune. In primo luogo, ha escluso che la comunicazione della Città Metropolitana, invitante il Comune ad adottare i provvedimenti di propria competenza, costituisse un atto autonomamente lesivo: essa si configura, piuttosto, come atto endoprocedimentale preparatorio, i cui eventuali vizi si riverberano sul provvedimento finale che dispone il divieto di prosecuzione, unico atto direttamente lesivo.
Parimenti infondata è risultata l’eccezione di mancata notifica alla Città Metropolitana, non essendo ravvisabile in capo a quest’ultima, che ha agito quale autorità di vigilanza, la titolarità di un interesse sostanziale alla conservazione del provvedimento, ma solo un interesse istituzionale alla legittimità dell’azione amministrativa, che non la qualifica come controinteressato in senso tecnico.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto meritevole di approfondimento il fumus boni iuris con riguardo al difetto di istruttoria: l’Amministrazione, ricevute le comunicazioni di adeguamento della parte privata, avrebbe dovuto procedere a una rinnovata valutazione prima di emettere l’inibitoria. Sussiste altresì il periculum in mora, desunto dal grave e irreparabile pregiudizio economico derivante dall’immediata cessazione dell’attività e dai riflessi negativi sul piano occupazionale.
L’ordinanza ha quindi sospeso l’efficacia del provvedimento, ordinando al Comune e alla Città Metropolitana un riesame in contraddittorio, da concludersi con provvedimento espresso entro trenta giorni, con fissazione dell’udienza per il prosieguo.
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Nota della Redazione
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