Divieto di detenzione di armi per lite familiare e sindacato sulla discrezionalità prefettizia (TAR Lombardia n. 2538 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 39 del r.d. n. 773/1931 il prefetto può vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi sia ritenuto capace di abusarne. La misura ha natura preventiva e attribuisce all’amministrazione un ampio potere discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo per eccesso di potere, ovvero per errore di fatto, sviamento logico o contraddittorietà dell’istruttoria. Una lite familiare connotata da “toni aggressivi” verso la convivente, avvenuta in presenza di un minore nell’abitazione dove le armi sono custodite, costituisce elemento idoneo a fondare la prognosi di inaffidabilità del detentore e la conseguente misura del divieto. Il mancato esercizio della facoltà di presentare memorie difensive nel procedimento esclude la violazione del principio di partecipazione, mentre il diniego di accesso è autonomamente contestabile con gli ordinari mezzi di tutela.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di porto d’armi e detentore di armi e munizioni, era stato coinvolto in una lite familiare con la convivente, sfociata nell’intervento delle Forze dell’ordine che avevano ritirato a titolo cautelativo le armi regolarmente detenute. Il Prefetto aveva avviato il procedimento per il divieto di detenzione ai sensi dell’art. 39 TULPS, conclusosi con il provvedimento del 29 novembre 2022 che disponeva il divieto per la ritenuta non affidabilità del soggetto, in ragione della mancanza di tranquillità del contesto familiare.
Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo due motivi: la carenza dei presupposti per l’adozione della misura, mancando elementi sulla sua condizione soggettiva, e il difetto di istruttoria per la violazione del contraddittorio e del diritto di partecipazione, anche per effetto del diniego di accesso agli atti opposto dalla Prefettura. Il Ministero dell’Interno si costituiva in resistenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, esaminati congiuntamente i due motivi per la loro connessione, ha ritenuto le censure infondate. La misura del divieto di detenzione delle armi ha natura preventiva ed è finalizzata a scongiurare il possibile abuso delle stesse in pregiudizio dell’incolumità individuale e collettiva. La valutazione del prefetto circa il pericolo di abuso è espressione di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo nei limiti del controllo sull’eccesso di potere, con particolare riferimento all’errore di fatto, allo sviamento logico e alla contraddittorietà.
Nel caso di specie, il provvedimento risultava fondato su fatti oggettivamente gravi: la lite familiare del 4 luglio 2022, connotata da “toni aggressivi” del ricorrente verso la convivente e verificatasi in presenza di un minore. Il Collegio ha ritenuto che il contesto familiare conflittuale rendesse ragionevolmente possibile l’innesco di una nuova lite, a seguito della quale il ricorrente avrebbe potuto essere indotto ad abusare delle armi custodite presso l’abitazione condivisa con la consorte.
La valutazione prognostica di inaffidabilità è stata quindi giudicata immune dai vizi denunciati, anche sotto il profilo della proporzionalità, essendo la misura l’unica in grado di assicurare la tutela dell’incolumità pubblica. Quanto alla dedotta violazione del principio partecipativo, il Collegio ha osservato che il ricorrente non aveva prodotto memorie difensive, pur potendolo fare, e che l’eventuale illegittimità del diniego di accesso avrebbe potuto essere fatta valere con gli ordinari mezzi di tutela. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la natura della controversia.
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Nota della Redazione
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