Liquidazione parcella in misura equa con doppia riduzione per onorario di difensore antistatario (TAR Lombardia n. 2533 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, il giudice amministrativo, in assenza di una attività difensiva di particolare complessità, può applicare la diminuzione massima del 50% rispetto ai valori medi delle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto. Su tale importo, così ridotto, trova poi applicazione l’ulteriore riduzione della metà prevista dall’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché la somma liquidata deve essere determinata in via equitativa tenendo conto di entrambe le riduzioni, oltre accessori di legge.
Il Fatto
La controversia trae origine dal provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottato nei confronti di un cittadino straniero, il quale ha impugnato il diniego unitamente al preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e al richiamo al parere questorile. Il ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, è stato assistito da un difensore che, definito il giudizio, ha depositato istanza di liquidazione della parcella in data 30 marzo 2026. Il Tribunale amministrativo è quindi chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulla richiesta di liquidazione dei compensi professionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato i criteri generali di liquidazione del compenso professionale stabiliti dagli artt. 2 e 4 del d.m. n. 55 del 2014, i quali individuano il compenso in misura proporzionata all’importanza dell’opera e impongono di tener conto, tra gli altri elementi, della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dei risultati conseguiti, con possibilità per il giudice di aumentare i valori medi fino al 50% ovvero di diminuirli in ogni caso non oltre il 50%.
Ciò posto, il Tribunale ha qualificato la controversia come di valore indeterminabile, ai sensi dell’art. 5 del citato decreto ministeriale, e ha ritenuto che la causa non avesse richiesto una attività difensiva particolarmente complessa: ha pertanto applicato la diminuzione massima del 50% dei valori medi di cui alla tabella allegata al decreto. Su tale base, il Collegio ha quindi richiamato l’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, che dispone la riduzione della metà degli importi spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
All’esito della duplice riduzione, in via equitativa, il compenso è stato liquidato nel complessivo importo di euro 1.200,00 per onorari, diritti e spese del grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P. dovuti per legge. Il provvedimento, pronunciato in camera di consiglio, è stato infine corredato dalla disposizione di oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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