Improcedibilità del ricorso per autotutela e carenza di interesse (TAR Lombardia n. 2528 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso giurisdizionale amministrativo qualora, nelle more del giudizio, l’amministrazione abbia adottato un atto di autotutela che rimuova il provvedimento impugnato, facendo venire meno l’utilità concreta della decisione. La cessazione della materia del contendere non richiede, in tal caso, un’espressa pronuncia sul merito, restando assorbita ogni questione relativa alla legittimità dell’atto originario. La soccombenza virtuale non assume rilievo ai fini della regolazione delle spese, che possono essere compensate in presenza di giusti motivi.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, aveva presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi della normativa conseguente alla Brexit. La Questura di Milano, con provvedimento del 20 gennaio 2026, aveva dichiarato l’istanza irricevibile, ritenendo non dimostrata l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza entro il termine del 31 dicembre 2020, requisito richiesto dalla disciplina transitoria.
Avverso tale diniego la ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento previa sospensione del provvedimento. Si erano costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano, rappresentati dall’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata la natura di sentenza breve della decisione, ha preliminarmente accertato che, nel corso del giudizio, l’amministrazione era intervenuta esercitando il potere di autotutela. Tale intervento aveva determinato la rimozione dell’atto impugnato, con la conseguente cessazione della lesione dedotta in giudizio.
La Corte ha quindi escluso che residuasse un interesse alla prosecuzione della lite: venuta meno l’utilità sostanziale perseguita con il ricorso, l’azione non poteva essere mantenuta in vita. Sul punto ha richiamato il principio per cui l’improcedibilità costituisce l’esito processuale conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse, senza che occorra accertare la fondatezza delle censure originariamente proposte.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha riconosciuto la sussistenza di giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, valorizzando la circostanza che la definizione del giudizio non era dipesa da una pronuncia sul merito ma dall’intervento successivo dell’amministrazione medesima.
Il dispositivo ha, pertanto, dichiarato il ricorso improcedibile, compensando le spese e ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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