Revoca del nulla osta per carenza dei requisiti patrimoniali illegittima senza motivato riesame (TAR Lombardia n. 619 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca di un titolo abilitativo rilasciato in materia di cooperazione internazionale, il giudice amministrativo, in sede cautelare, deve valutare la fondatezza del provvedimento di revoca alla luce della complessiva documentazione prodotta dall’interessato, ivi compresa quella relativa alla situazione patrimoniale ed economica dell’impresa. L’accoglimento dell’istanza di sospensione è conseguente alla necessità di un motivato riesame da parte dell’Amministrazione che tenga conto degli elementi documentali sopravvenuti, nonché della loro idoneità a dimostrare il perdurante possesso dei requisiti richiesti dalla legge. La misura cautelare assume funzione anticipatoria della decisione di merito, laddove emergano profili di possibile illegittimità del provvedimento di revoca per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Pavia aveva disposto la revoca del nulla osta precedentemente rilasciato in data 31.07.2025, assumendo la sopravvenuta carenza dei presupposti richiesti dalla normativa di settore. L’atto di revoca, datato 04.03.2026 e notificato in pari data, veniva gravato con ricorso al TAR Lombardia, accompagnato da istanza cautelare di sospensione dell’efficacia ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preliminarmente, riteneva la propria giurisdizione e competenza, disponendo la trattazione dell’istanza cautelare nella camera di consiglio del 20 maggio 2026, con la partecipazione dei difensori delle parti.
Nel valutare il fumus boni iuris della domanda cautelare, il Tribunale ha considerato la documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente, relativa allo stato patrimoniale e al conto economico della società nell’anno 2025. Tale documentazione, allegata al ricorso, appariva idonea a fondare una plausibile contestazione delle ragioni poste a base della revoca, rendendo necessario un motivato riesame dell’atto impugnato alla luce dei nuovi elementi.
La Corte ha evidenziato come la revoca del nulla osta presupponga una valutazione aggiornata e completa dei requisiti richiesti, che deve necessariamente tenere conto della situazione economico-patrimoniale dell’impresa interessata. L’Amministrazione, nel caso di specie, non risultava aver considerato la documentazione contabile dell’anno 2025, circostanza che poteva inficiare la legittimità del provvedimento sotto il profilo del difetto di istruttoria e della motivazione.
Conseguentemente, il Tribunale accoglieva la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato “ai fini di un motivato riesame” e fissando la camera di consiglio del 9.2.2027 per il prosieguo della trattazione nel merito.
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Nota della Redazione
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