Rigetto della cautela per rinnovo permesso di soggiorno tardivo (TAR Lombardia n. 607 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, le valutazioni dell’amministrazione procedente devono ritenersi cristallizzate alla data di adozione del provvedimento impugnato. La tardiva notificazione del diniego, avvenuta a distanza di anni dalla sua adozione, non incide sulla legittimità delle valutazioni operate dalla questura, che restano ancorate a dati oggettivi e coerenti con il disposto normativo. L’ammissione dello straniero di aver soggiornato sul territorio nazionale svolgendo attività lavorativa senza regolare contratto costituisce elemento ostativo alla concessione della tutela cautelare.
Il Fatto
Un cittadino filippino, presente sul territorio italiano, presentava nel 2016, tramite assicurata postale, domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in attesa di occupazione, dopo oltre tre anni dalla scadenza del precedente titolo di soggiorno. L’amministrazione rigettava l’istanza con decreto adottato il 18.10.2017, ma il provvedimento veniva notificato all’interessato solo il 05.02.2026. Avverso tale diniego, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento del provvedimento e la sospensione della sua efficacia in via incidentale, contestando la legittimità del diniego e la mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nella camera di consiglio del 20 maggio 2026, ha respinto la domanda cautelare presentata dal ricorrente. Il Collegio ha preliminarmente rilevato che risultano pacifici i fatti della vicenda: l’istanza di rinnovo avanzata tardivamente nel 2016, l’adozione del provvedimento di diniego nel 2017 e la notificazione dello stesso solo nel 2026.
Quanto al merito della controversia, il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, evidenziando che le valutazioni della Questura procedente devono considerarsi cristallizzate alla data di adozione del provvedimento impugnato. Tali valutazioni, fondate su dati oggettivi e conformi alla normativa di riferimento, non sono state inficiate dalle allegazioni difensive contenute nel ricorso, né dalla circostanza della tardiva notificazione del diniego.
Il Collegio ha inoltre sottolineato un elemento decisivo ai fini del rigetto della cautela: lo stesso cittadino straniero ha ammesso di essere rimasto sul territorio nazionale per anni svolgendo attività lavorativa senza regolare contratto. Tale circostanza, unitamente alla valutazione di infondatezza del ricorso, ha condotto il Tribunale a escludere la sussistenza dei presupposti per l’invocata misura cautelare, con conseguente rigetto dell’istanza e compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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