Riesame dell’istanza di nulla osta e contratti di soggiorno trasmessi in modalità irrituale (TAR Lombardia n. 606 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’invio del contratto di soggiorno firmato digitalmente allo sportello unico per l’immigrazione, effettuato entro il termine previsto dall’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 ma con modalità diverse da quelle prescritte, non determina l’archiviazione dell’istanza di nulla osta quando la mancata trasmissione regolare sia riconducibile a causa di forza maggiore o comunque non imputabile al lavoratore straniero. In tale evenienza, l’amministrazione è obbligata a riesaminare l’istanza, prendendo atto dell’avvenuta, seppure irrituale, comunicazione del contratto, successivamente regolarizzato anche sotto il profilo formale. Sussiste, inoltre, il pregiudizio grave e irreparabile del lavoratore, esposto al rischio di definitivo allontanamento dal territorio nazionale, che legittima la concessione della tutela cautelare ai fini del riesame.
Il Fatto
Il ricorrente, datore di lavoro, aveva presentato domanda di rilascio del nulla osta per lavoro subordinato non stagionale nell’ambito della procedura flussi per l’anno 2025. La Prefettura di Milano aveva archiviato l’istanza, ritenendo che il contratto di soggiorno firmato digitalmente non fosse stato trasmesso allo sportello unico per l’immigrazione nel termine di cui all’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998.
Avverso tale provvedimento di archiviazione, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento, nonché la concessione di misure cautelari. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto fondata la doglianza del ricorrente, incentrata sulla circostanza che il contratto di soggiorno fosse stato effettivamente inviato nei termini previsti dalla norma, seppure non con le modalità ivi indicate. La mancata trasmissione regolare è stata qualificata come conseguenza di una causa di forza maggiore o comunque di un evento non imputabile al lavoratore straniero.
Il Collegio ha evidenziato come dagli atti risulti l’invio tempestivo del contratto di soggiorno firmato, pur in forma irrituale. Tale circostanza, unitamente alla successiva regolarizzazione formale del contratto, impone all’amministrazione procedente un obbligo di riesame dell’istanza del cittadino straniero. L’irritualità della comunicazione, infatti, non può determinare l’archiviazione definitiva della domanda quando l’interessato abbia comunque assolto all’onere di trasmissione entro il termine di legge.
Il Tribunale ha inoltre rilevato la sussistenza del requisito del periculum in mora, desumibile dal pregiudizio grave e irreparabile cui sarebbe esposto il lavoratore, assunto dal ricorrente, in caso di mancata concessione della cautela: il lavoratore, infatti, rischierebbe di essere definitivamente allontanato dal territorio nazionale.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR Lombardia ha accolto la domanda cautelare, finalizzandola al riesame dell’istanza da parte dell’amministrazione, e ha rinviato la trattazione dell’incidente cautelare alla camera di consiglio del 9 febbraio 2027.
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Nota della Redazione
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