L’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico non richiede la valutazione dell’impatto acustico (TAR Lombardia n. 2515 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, rilasciata per lo svolgimento di una manifestazione, ha ad oggetto esclusivamente l’uso del bene demaniale e non deve includere valutazioni relative all’impatto acustico, che attengono a distinti procedimenti autorizzativi. Il terzo che presenti osservazioni in un procedimento ad effetti ampliativi non è un necessario contraddittore procedimentale, sicché l’Amministrazione non è obbligata a riscontrare le sue sollecitazioni. La mancata protocollazione o pubblicazione all’albo pretorio non determina la nullità del provvedimento, non integrando un’ipotesi di cui all’art. 21-septies della legge n. 241/1990. La domanda risarcitoria per danni subiti da un soggetto diverso dal ricorrente è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’autorizzazione rilasciata dal Comandante della Polizia Locale del Comune di Lissone il 2 luglio 2025 per l’occupazione di suolo pubblico in occasione dell’evento “Lissone Summer Vibes”, previsto in una via del comune per quattro giornate nel mese di luglio e agosto 2025, dalle ore 14,30 alle ore 24,00, mediante il posizionamento di un palco di dimensioni 6 mt x 8 mt.
Il ricorrente, residente nelle vicinanze, ha contestato la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990, l’assenza di istruttoria, la nullità dell’atto per mancata protocollazione e pubblicazione, l’illegittimità per mancata valutazione dell’impatto acustico ai sensi dell’art. 8 della legge regionale Lombardia n. 13/2001, nonché la mancata considerazione delle proprie osservazioni. Ha chiesto l’annullamento dell’atto e il risarcimento del danno, anche per il figlio minore. Il Comune si è costituito eccependo l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, essendo l’evento ormai concluso, ma ha esaminato la domanda di accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. in relazione alla domanda risarcitoria.
Nel merito, ha ritenuto infondata la censura sulla violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990, poiché la manifestazione si articola in una pluralità di eventi con distinte esigenze autorizzative e non è richiesta l’adozione “uno actu” di tutte le determinazioni. Il procedere graduale dell’Amministrazione riflette esigenze di trasparenza ed economicità.
Il Tribunale ha respinto la censura di carenza di istruttoria e indeterminatezza, poiché il provvedimento determina puntualmente l’oggetto, il soggetto destinatario, i singoli eventi e le condizioni da rispettare. Ha altresì escluso la nullità dell’atto per mancata protocollazione, non essendo tale elemento essenziale ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, e la rilevanza della mancata pubblicazione all’albo, che incide solo sul termine di impugnazione.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 8 della legge regionale Lombardia n. 13/2001, il Collegio ha affermato che la norma non assume rilevanza rispetto al provvedimento impugnato, che si limita ad autorizzare l’occupazione del suolo pubblico e legittimamente non si occupa dei profili legati alle immissioni acustiche, oggetto di diverse determinazioni comunali.
Il Tribunale ha infine escluso la qualità di controinteressato procedimentale del ricorrente, qualificando le sue osservazioni come un mero esposto, e ha dichiarato inammissibili le domande di annullamento proposte con memoria non notificata avverso atti sopravvenuti, nonché inammissibile la domanda risarcitoria per i danni subiti dal figlio minore per difetto di legittimazione ad agire.
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Nota della Redazione
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