Ottemperanza: cessazione materia del contendere e spese di lite (TAR Lombardia n. 2466 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., l’eliminazione sopravvenuta del dedotto inadempimento, successiva alla notificazione del ricorso introduttivo, determina la cessazione della materia del contendere, essendo stato comunque conseguito il bene della vita cui l’azione era preordinata. In tale evenienza, la liquidazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla refusione delle spese in favore della parte ricorrente, che abbia dovuto attivarsi in giudizio per ottenere l’esecuzione del dictum giudiziale, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito sulla Carta Elettronica del Docente dell’importo complessivo di euro 2.000,00, quale beneficio per la formazione per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023.
L’Amministrazione, rimasta inadempiente, veniva evocata in giudizio dinanzi al TAR Lombardia con il rito dell’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., per ottenere l’esecuzione del giudicato. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione provvedeva tardivamente all’accredito delle somme dovute, come dichiarato dalla stessa ricorrente, la quale insisteva tuttavia per la condanna alle spese del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il giudice era quindi chiamato a pronunciarsi sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere e sul regolamento delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla luce della nota depositata dalla ricorrente, l’Amministrazione aveva eseguito il dictum giudiziale, ancorché tardivamente, procedendo all’accredito delle somme a titolo di “Carta del docente”. Tale adempimento sopravvenuto ha comportato il conseguimento dell’utilità sostanziale perseguita, con la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la condanna a carico del Ministero soccombente, applicando il criterio della soccombenza virtuale. L’Amministrazione, infatti, aveva adempiuto al comando giudiziale solo dopo la proposizione del ricorso, rendendo necessario l’intervento del giudice per l’ottemperanza. La circostanza che l’esecuzione sia avvenuta nelle more del giudizio non può infatti privare la parte ricorrente del diritto alla rifusione delle spese, atteso che l’azione era stata comunque necessaria per sollecitare l’adempimento.
Nella quantificazione, il Collegio ha tenuto conto del limitato impegno professionale richiesto, trattandosi di causa seriale e di un’unica questione relativa all’esecuzione di una sentenza in materia di Carta del docente, che non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. A tal fine, il Tribunale ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221, con riguardo all’entità delle somme da liquidare, determinando le spese in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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