Esame avvocato: la valutazione insufficiente va riesaminata in caso di disparità (TAR Lombardia n. 595 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, la valutazione degli elaborati scritti espressa con punteggio numerico non è assistita da un obbligo motivazionale. Tuttavia, la mancata ammissione alle prove orali può essere sospesa in sede cautelare allorché il candidato deduca elementi puntuali di disparità di trattamento rispetto ad altri elaborati valutati positivamente; in tal caso il giudice amministrativo dispone il riesame dell’elaborato da parte di una Commissione operante presso una diversa Corte d’Appello, in forma rigidamente anonima e senza riferimento al provvedimento impugnato.
Il Fatto
La ricorrente, candidata all’esame di abilitazione alla professione forense per la sessione 2025, aveva riportato una valutazione insufficiente, pari a 15 punti, sull’elaborato contrassegnato con il numero 931, con conseguente non ammissione alle prove orali. La candidata ha impugnato la decisione dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’irragionevolezza della valutazione per disparità di trattamento rispetto ad altri elaborati corretti dalla medesima Sotto-commissione.
Nel ricorso erano impugnati anche il verbale della Commissione centrale del 5 dicembre 2025 e i decreti ministeriali di indizione della sessione e di nomina delle Commissioni, nella parte in cui escludevano l’obbligo motivazionale per la correzione degli scritti.
La Motivazione del TAR
Il TAR Lombardia ha ritenuto che, al sommario esame proprio della fase cautelare, i motivi attinenti all’irragionevolezza della valutazione non siano prima facie infondati, nei limiti in cui è possibile apprezzarli ictu oculi e tenuto conto delle peculiarità del caso concreto. La ricorrente aveva infatti allegato elementi puntuali di disparità di trattamento rispetto ad altri compiti valutati positivamente dalla stessa Commissione.
Quanto alla motivazione, il Collegio ha accolto la domanda cautelare solo ai fini del riesame dell’elaborato, ritenendo tale rimedio satisfattivo della pretesa azionata in via incidentale. Il riesame è stato disposto non dinanzi alla Commissione originariamente investita, ma dinanzi a una Commissione operante presso una diversa Corte d’Appello, individuata dal Collegio medesimo.
A tal fine, il Ministero della Giustizia è stato onerato di trasmettere l’elaborato alla nuova Commissione in forma rigidamente anonima, senza alcun riferimento all’ordinanza cautelare, unitamente ad altri nove elaborati anch’essi anonimizzati, affinché la rivalutazione avvenga nel termine di trenta giorni dalla trasmissione, da eseguirsi entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie ed è stata fissata l’udienza pubblica di merito.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.